Corte di Cassazione (40890/2017) – Bancarotta fraudolenta patrimoniale: vantaggi compensativi che possono escludere la natura distrattiva di operazioni infra-gruppo dalla stessa poste in essere. Reato di auto riciclaggio.

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Data di riferimento: 
07/09/2017

Corte di Cassazione, Sez. II pen., 07 settembre 2017 n. 40890 – Pres. Giacomo Fumu, Rel. Antonio Prestipino.

Fallimento - Operazioni infra-gruppo poste in essere dalla fallita – Effetti  negativi per i creditori – Ipotesi di bancarotta fraudolenta – Vantaggi compensativi che escludono la natura distrattiva – Sussistenza - Onere della prova. Reato di autoriciclaggio.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo può essere esclusa solo in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli effetti negativi per i creditori sociali; ciò in quanto, nell’ipotesi di pluralità di società collegate ovvero controllate da una sola società “holding”, ciascuna di dette società conserva propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore e  risponde con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti, onde  anche le operazioni infra-gruppo che incidano negativamente sull’equilibrio economico della singola società, compromettendo la garanzia patrimoniale dei suoi creditori, non possono considerarsi lecite in una malintesa logica “di gruppo”, a meno che non siano idonee a comportare vantaggi compensativi per la società interessata.  Anche in tal caso, la stessa, per escludere la natura distrattiva delle operazioni poste in essere a vantaggio  delle collegate o della controllante e provare il maturare di tali effetti compensativi che consentano di considerare quelle operazioni solo temporaneamente svantaggiose,  non è sufficiente che alleghi la sua mera partecipazione al gruppo, ma deve dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute [nello specifico, la mancata prova di tale circostanza deponeva, ad avviso della Corte, a favore della probabile sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta, che risultava costituire  presupposto necessario per l’applicazione di misure cautelari nei confronti del suo presunto autore, amministratore unico della società fallita,  accusato altresì di avere successivamente commesso anche  il reato di auto riciclaggio  di cui all’art. 648 ter c.p. utilizzando le somme distratte  in complesse operazioni societarie ed articolati movimenti bancari,  idonei ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. Corte di Cassazione, Sez. V pen., 31 marzo 2017 n. 16206  in questa rivista https://www.unijuris.it/node/3426]

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: