Corte di Cassazione (21846/2017) – Riapertura del fallimento ed inefficacia nei confronti dei creditori dei debiti assunti dal fallito nella fase iniziale di quella procedura, da considerarsi unitaria.

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Data di riferimento: 
20/09/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ, 20 settembre 2017 n. 21846 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Concordato fallimentare - Risoluzione e annullamento – Riapertura del fallimento – Fenomeno di reviviscenza – Unitarietà della procedura – Debiti contratti dal fallito nel corso della fase iniziale – Fase successiva – Inefficacia ex art. 44 L.F. di quei debiti nei confronti dei creditori – Ammissione al passivo - Esclusione.

Fallimento – Chiusura – Successiva riapertura – Periodo intermedio – Assunzione di nuovi debiti –  Art. 122 L.F. - Concorso tra vecchi e nuovi creditori – Ammissibilità.

La riapertura del fallimento, in particolare a seguito della risoluzione e dell’annullamento del concordato fallimentare ex artt. 137, quarto comma, e 138, secondo comma, L.F., costituisce un fenomeno di reviviscenza, ovvero di prosecuzione, nel segno dell’unitarietà, della procedura originaria, dapprima “chiusa” e poi, per l’appunto, “riaperta”, ragion per cui il debito assunto dal fallito in costanza della fase iniziale del suo fallimento si deve ritenere inefficace, ex art. 44 L.F., nei confronti dei vecchi creditori anche nella fase successiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non può essere d’ostacolo all’applicazione dell’art. 44 L.F., ossia al riconoscimento dell’inefficacia nei confronti dei creditori dell’assunzione di debiti da parte del fallito nel corso della fase iniziale del suo fallimento, laddove successivamente chiuso e poi riaperto, il disposto dell’art. 122 L.F. in quanto i “nuovi creditori”, che, ai sensi di quella norma, possono partecipare al concorso conseguente alla riapertura del fallimento, vanno identificati unicamente in coloro che risultano tali con riferimento all’attività svolta dal debitore nella fase intermedia tra la chiusura e la riapertura di quella procedura, allorché il debitore aveva riacquistato l’amministrazione del suo patrimonio, e non anche in coloro che sono divenuti tali nel corso, appunto, della sua fase iniziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18109.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: