Corte di Cassazione (23679/2017) – Inopponibilità al fallimento in sede di insinuazione al passivo di un decreto ingiuntivo, laddove l'opposizione dell'ingiunto sia dichiarata estinta solo dopo la sua dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
10/10/2017

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - Sottosez. 1, 10 ottobre 2017 n. 23679 – Pres. Massimo Dogliotti, Rel. Pietro Campanile.

Fallimento – Stato passivo - Decreto ingiuntivo – Opposizione anteriormente proposta dall'ingiunto – Estinzione del giudizio  - Pronuncia successiva alla dichiarazione di fallimento – Decreto non opponibile al fallimento – Mancata ammissione.

Ai fine dell' ammissione al passivo di un credito basato su decreto ingiuntivo si deve ritenere che lo stesso acquisti efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire allo scopo titolo inoppugnabile, solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la ritualità della notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., laddove, in caso di opposizione, come si evince dal coordinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c., basta che il relativo giudizio si sia estinto e che, al momento della sentenza di fallimento, sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione. Nel caso, viceversa, in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da questi proposta contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, perchè il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad un sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento [nello  specifico, essendo il provvedimento che ha dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo stato emesso appunto dopo la dichiarazione di fallimento, la Corte ha, pertanto, confermato la non opponibilità al fallimento di quel decreto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. in questa rivista:  Corte di Cassazione, Sez. VI, 29 febbraio 2016 n. 3987 https://www.unijuris.it/node/3941]

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20154

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