Corte di Cassazione (30505/2018) - Non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento l’assoggettamento a sequestro preventivo penale dei beni o di parte dei beni della società.

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Data di riferimento: 
23/11/2018

Cassazione civile, sez. I, 23 Novembre 2018, n. 30505. Pres. Carlo De Chiara, rel. Francesco Terrusi.

Fallimento di impresa i cui beni, anche parzialmente, sono assoggettati a sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. – Ammissibilità – Mancata notifica del ricorso ai fini dell’udienza prefallimentare al custode giudiziario nominato in sede penale – Irrilevanza

Non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento, che ha quale proprio presupposto l'accertamento dello stato di insolvenza, l'assoggettamento a sequestro penale preventivo dei beni della società. Il soggetto nominato custode giudiziario dei beni in sede penale, cui siano assegnati anche compiti di amministratore, inoltre, non è un contraddittore necessario nel procedimento prefallimentare, di cui è piuttosto parte necessaria l'amministratore della società, perché, in conseguenza dell'apertura della procedura, gli organi sociali non vengono meno, e non rimangono esautorati dalle proprie funzioni gestorie per gli aspetti che non concernono il patrimonio della società, conservando la titolarità dei poteri di rappresentanza. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21096.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: