Corte di Cassazione (5657/2019) – Non costuiscono prova ai fini dell'ammissione al passivo né i decreti ingiuntivi non definitivi, né, ex art. 2709 c.c., stante la posizione di terzietà del curatore, le scritture contabili dell'imprenditore fallito.

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Data di riferimento: 
26/02/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 febbraio 2019, n. 5657 - Pres. Antonio Didone, Rel. Paola Vella.

Fallimento - Stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Inidoneità a risultare opponibile alla massa  - Necessità che il decreto sia munito di clausola definitiva di esecutorietà -  Carenza di quel requisito - Mancata ammissione del relativo credito - Decreto ingiuntivo opposto - Inattività delle parti - Giudizio cancellato dal ruolo -  Ipotesi particolare di  inopponibilità alla massa.

Fallimento - Stato passivo - Credito insinuato al passivo - Prova basata sulle scritture contabili - Validità possibile solo tra imprenditori - Mancata successione nel rapporto da parte del curatore - Curatore mero gestore del patrimonio del fallito  - Posizione di terzietà - Non opponibilità di quella prova -  Rilevabilità anche d'ufficio.

Nell'opposizione allo stato passivo, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. che sia stato opposto con giudizio cancellato dal ruolo per inattività delle parti e non riassunto, non è opponibile alla massa fallimentare, laddove il giudizio di opposizione sia iniziato prima dell'entrata in vigore, il 25 giugno 2008, ex art. 50 del d.l. n. 118 del 2008, convertito nella l. n. 133 del 2008, del nuovo testo dell'art. 181, primo comma c.p.c. alla luce del quale l'estinzione del giudizio in caso di inattività delle parti può essere pronunciata d'ufficio. Ne consegue che, in difetto di una esplicita pronuncia di estinzione divenuta inoppugnabile, richiesta secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis, il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà ex art.647 c.p.c. non può considerarsi passato in cosa giudicata formale e sostanziale e pertanto non è opponibile al fallimento. (Massima ufficiale)

Al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ., delle scritture contabili regolarmente tenute, senza che tale inopponibilità, in sede di accertamento del passivo, resti preclusa ove dallo stesso non eccepita, trattandosi di eccezione in senso lato e, dunque, rilevabile d'ufficio in caso di inerzia del curatore, poiché non si riconnette ad una azione necessaria dell'organo ma al regime dell'accertamento del passivo in sé, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore fallito. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22436.pdf

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