Tribunale di Grosseto – Sovraindebitamento: omologabilità del piano del consumatore che preveda, tra l'altro, la sospensione delle cessioni in corso del quinto del suo stipendio e una non contenuta durata della procedura di risoluzione della crisi.

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Data di riferimento: 
11/11/2019

Tribunale di  Grosseto,  11 novembre 2019 - Giudice Claudia Frosini.

Sovraindebitamento -  Procedure ex L. 3/2012 - Piano del consumatore - Messa a disposizione dei creditori di una quota del suo stipendio  - Previsione della sospensione delle cessioni del quinto in corso - Ammissibilità.

Sovraindebitamento - Piano del consumatore -  Messa a disposizione dei creditori di una quota del suo stipendio - Durata della procedura prevista in circa sette anni - Relazione dell'OCC - Patrimonio aggredibile praticamente nullo - Omologabilità del piano nonostante la sua rilevante durata.

Stante che le procedure volte alla risoluzione di una crisi da sovraindebitamento hanno l'effetto di  sospendere le procedure esecutive in corso e, in caso di omologa, di risolverle, si deve ritenere che il ricorso alle procedure ex L. 3/2012, in particolare al piano del consumatore, possa comportare  l'effetto sospensivo anche delle cessioni del quinto dello stipendio, come stipulate a garanzia della restituzioni di prestiti in precedenza concessi al soggetto debitore che poi si avvalga per soddisfare i suoi creditori dei rimedi previsti da detta legge. (PierluigiFerrini - Riproduzione riservata)

Con riferimento ad un piano del consumatore che risulti essere meritevole di  omologa non essendo in particolare il sovraindebitamento dovuto a cause a lui imputabili , il fatto che quel piano preveda una durata della procedura non particolarmente contenuta si deve ritenere che non possa costituire motivo perchè non si addivenga all'omologa dello stesso; ciò in quanto, in presenza di due opposti orientamenti al riguardo della possibile durata delle procedure ex L. 3/2012 (l'uno che, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei debitori sovraindebitati, le considera ammissibili anche se di durata assai rilevante; il secondo che, prendendo a parametro le indicazioni della Cassazione (n. 8468/2012) o l'art. 2, co. 2 bis, della legge 89/2001 (legge Pinto) che qualifica in 6 anni la durata massima delle procedure concorsuali, contempla una durata massima delle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di 3, 5, 7 anni), si deve ritenere che non sia opportuno aderire aprioristicamente a un criterio determinato, ma sia preferibile  privilegiare un criterio che tenga conto della peculiarità di ogni singola proposta, considerata comunque l’esigenza di tutelare l’impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi tali da rendere realmente effettivo lo strumento di protesione ideato dal legislatore [nello specifico, il tribunale ha considerato determinante ai fini dell'omologa di un piano del consumatore pur della durata di circa sette anni il fatto che l'alternativa per i creditori non sarebbe certamente risultata migliore considerato che, per quanto emergeva dalla relazione dell'OCC, il patrimonio aggredibile risultava praticamente nullo, potendo il debitore confidare sulla sola fonte di reddito costituita dal suo stipendio, del quale si era impegnato a porre a disposizione dei creditori la parte non indispensabile al mantenimento della sua famiglia]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23229

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: