Tribunale di Torino – Piano di risoluzione della crisi da sovraindebitamento: previsione della vendita di un immobile mediante procedura competitiva e possibile cancellazione ad opera del giudice delle formalità pregiudizievoli.

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Data di riferimento: 
11/11/2019

Tribunale di Torino,  11 novembre 2019 - Giudice Cecilia Marino.

Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore - Vendita di un immobile -  Svolgimento di una procedura competitiva - Formalità pregiudizievoli - Cancellazione - Possibilità per il giudice di disporla.

Stante che l'art. 6 primo comma L. 3/2012, parte iniziale, prevede che anche le procedure di composizione della crisi previste da quella legge hanno natura concorsuale, la vendita di un immobile, come prevista nel piano o nell'accordo del consumatore, si deve ritenere che debba ( affinché il giudice delegato, verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, possa, alla luce del disposto dell'art. 13, comma 3, autorizzare la cancellazione delle trascrizioni, delle iscrizioni e di ogni altro vincolo gravante sul bene)  aver luogo, ad opera del gestore della liquidazione, mediante ricorso ad una procedura competitiva sulla base del prezzo offerto da terzi con accordo irrevocabile, ciò in quanto nel caso la vendita si svolgesse in modo privatistico il giudice non avrebbe il potere di disporre la cancellazione di quelle formalità pregiudizievoli. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/fallimentare/23205

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: