Tribunale di Ferrara – Fallimento di una società o di una supersocietà di fatto ed estensione del fallimento ai suoi soci illimitatamente responsabili e situazione inversa. Differenza rispetto alla diversa ipotesi della insolvenza di una holding di fatto.

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Data di riferimento: 
17/02/2020

Tribunale di Ferrara, Sez. Civ., 17 febbraio 2020 – Pres. Rel. Stefano Giusberti, Giudici Mauro Martinelli e Marianna Cocca.

Società di fatto - Ricorso e provvedimento di fissazione dell’udienza – Notifica fatta ai soci che ne fanno parte - Dichiarazione di fallimento in estensione - Procedimento validamente avviato.

Supersocietà di fatto – Presenza di soci a responsabilità limitata – Dichiarazione di fallimento della società – Estensione ai soci – Conseguenza possibile ex art 147 L.F. – Riscontro della di loro insolvenza – Presupposto non richiesto – Situazione inversa – Dichiarazione di fallimento di società a responsabilità limitata – Fallimento in estensione alla supersocietà di fatto di cui fa parte – Necessario riscontro della insolvenza della stessa.

Fallimento - Società di fatto – Sussistenza - Presupposti – Conclusione di un patto sociale - Riscontro non necessario - Comportamento da parte dei soci atto a farne ritenere la ricorrenza – Sufficienza – Principio dell’apparenza del diritto - Tutela della buona fede dei terzi.

Fallimento in estensione - Società di fatto tra consanguinei – Sussistenza – Necessità di una prova rigorosa - Ipotesi da tenersi distinta dalla affectio familiaris – Compartecipazione da parte dei familiari all’attività commerciale – Reciproca messa a disposizione dei mezzi necessari e condivisione di perdite e di utili – Presupposti necessari.

Società di fatto – Intento perseguito dai soci – Raggiungimento di comuni interessi – Presupposto necessario – Holding di fatto - Conseguimento dell’interesse delle persone che ne hanno il controllo – Società che ne fanno parte – Estensione del fallimento ex art. 147 L.F. – Inapplicabilità.

Posto che la società di fatto che esercita un’attività commerciale è regolata dalle norme sulla società in nome collettivo irregolare, si deve ritenere che la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del provvedimento di fissazione dell’udienza a tutti coloro che risultano esserne soci sia idonea ad instaurare validamente il procedimento per l’estensione del fallimento ex art. 147, commi 1 e 5, L. F. nei loro confronti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Accertata l’esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata (c.d. supersocietà di fatto), il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza “ex lege” prevista dall’art. 147, primo comma L.F., senza la necessità dell’accertamento della loro specifica insolvenza. Non è viceversa sufficiente per dichiarare il fallimento di una supersocietà di fatto, la già avvenuta dichiarazione di fallimento di uno dei suoi soci a responsabilità limitata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per poter considerare esistente una società di fatto, agli effetti della responsabilità delle persone ο dell'ente, anche in sede fallimentare, non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma è sufficiente la dimostrazione di un comportamento, da parte dei soci, tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l'inesistenza dell'ente, per il principio dell'apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportano esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Qualora si tratti, in particolare, di una società di fatto tra consanguinei la prova dell’esistenza e della esteriorizzazione del vincolo sociale deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, consistenti nella volontà degli stessi familiari di operare in modo continuativo e consistente per il conseguimento di uno scopo sociale comune, con messa a disposizione dei mezzi necessari e con condivisione di perdite e di utili, secondo il modello normativo di cui all’art. 2247 c.c., così da poter escludere che l’intervento dei familiari sia determinato unicamente dall’ “affectio familiaris” e non invece da una effettiva compartecipazione da parte loro all’attività commerciale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 La sussistenza di una “società di fatto”, che postula la rigorosa dimostrazione del comune intento perseguito dai soci, che deve essere conforme e non contrario ai loro  interessi, deve escludersi nel caso le singole società perseguano, invece, l’interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, dovendosi in tal caso ipotizzare l’esistenza di una “holding”, nei cui confronti il curatore potrà eventualmente agire in responsabilità e che potrà essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l’insolvenza a richiesta di un creditore [nello specifico il tribunale ha stabilito che dalla circostanza che le singole società perseguivano l’interesse della persona fisica fallita che ne aveva, di fatto, il controllo, derivava la non configurabilità della sussistenza di una società di fatto tra la stessa e quelle società e pertanto l’inapplicabilità del disposto dell’art. 147 L.F.] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23366.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 gennaio 2016, n. 1095 https://www.unijuris.it/node/2770 e 13 giugno 2016, n. 12120 https://www.unijuris.it/node/2945; con riferimento alla terza: Sez. Unite, 06 febbraio 2015,  n. 2243 https://www.unijuris.it/node/2551]

[risulta opportuno sottolineare che il Tribunale si è soffermato, in prospettiva dell’entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, sul testo dell’art. 256, comma 5, del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 per ribadire, anche con riferimento alla procedura di liquidazione giudiziale, quanto ha affermato a proposito del fallimento della società di fatto, vale a dire che risulta pur sempre necessario per l’accesso a quella nuova, sostanzialmente analoga procedura, l’accertamento autonomo dello stato d’insolvenza di detta società; ha altresì precisato che quell’articolo, rispetto al disposto dell’art. 147, quinto comma, L.F., ha, per porre fine ad un contrasto interpretativo dottrinale, esplicitato che l’estensione della liquidazione giudiziale (già fallimento) trova applicazione non solo rispetto alle imprese individuali ma anche con riferimento alle società].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: