Tribunale di Milano – Art. 117, terzo comma, L.F., versione ante novella 2006 : riconoscibilità alla creditrice, già irreperibile, entro i dieci anni dalla chiusura del fallimento, delle somme assegnatele in sede di riparto finale.
Tribunale di Milano, 08 dicembre 2020 – Pres. Irene Lupo, Rel. Carmelo Barbieri, Giud. Vincenza Agnese.
Fallimento - Riparto finale - Creditore già irreperibile – Somme depositate ai sensi dell'art. 117, terzo comma, L.F. - Versione anteriore alla riforma del 2006 - Istanza di svincolo delle somme a suo tempo assegnategli – Domanda presentata entro i dieci anni dalla chiusura del fallimento – Accoglibilità.
I depositi accesi in sede di approvazione del riparto finale ai sensi dell'art. 117, terzo comma, L.F., nella versione anteriore alla riforma di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (che recitava: “Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza”) rimangono una questione interna tra creditore irreperibile e destinatario (Poste, Banche o altri operatori finanziari) e non sono soggetti alle norme sul Fondo Unico di Giustizia di cui all'art. 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ma alla comune disciplina della prescrizione [nello specifico, il Tribunale ha stabilito che non trovasse applicazione la particolare disciplina di cui all'art. 2, c bis) del decreto legge 143/2008 sul F.U.G.,, convertito con modificazioni dalla legge 268/2008, che faceva rientrare a favore del Fondo Unico di Giustizia (gestito da Equitalia S.p.a.) i depositi non riscossi entro i cinque anni, bensì l'ordinaria prescrizione decennale ed ha, pertanto, accolto l'istanza della creditrice avente diritto, a suo tempo non presentatasi e irreperibile, come proposta oltre i cinque anni, ma entro i dieci anni dalla chiusura del fallimento della debitrice, di svincolo delle somme alla stessa a suo tempo assegnate nel riparto finale e depositate appunto ai sensi dell'art. 117, terzo comma, vecchia versione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24637.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez.I civ., 28 febbraio 2020, n. 5618 https://www.unijuris.it/node/5078 e Cassazione civile, Sez. I, 14 Febbraio 2019, n. 4514 https://www.unijuris.it/node/4875]