Corte di Cassazione (1067/2021) – La banca titolare di un credito fondiario nei confronti di un terzo, garantito da ipoteca sui beni del fallito, non ha necessità di insinuarsi al passivo per ottenere le rendite maturate sull'immobile ipotecato.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 21 gennaio 2021, n. 1067 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Paola Vella.
Fallimento – Banca creditrice nei confronti di un terzo – Credito garantito da ipoteca su immobile del fallito – Rendite maturate – Diritto al conseguimento – Insinuazione al passivo - Necessità – Esclusione -Fondamento.
Il creditore titolare di ipoteca su un bene compreso nel fallimento, a garanzia di un credito vantato verso un debitore diverso dal fallito, non deve avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo al fine di conseguire le rendite maturate sull'immobile ipotecato (Massima ufficiale) [nello specifico, la Corte ha precisato che tale conclusione vale, in tale ipotesi, per tutte le ragioni creditorie fatte valere dal creditore ipotecario, ivi comprese le rendite dell'immobile ipotecato che, ai sensi dell'art. 41, comma 3, d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.), il curatore fallimentare deve versare alla banca titolare di credito fondiario, «dedotte le spese di amministrazione ed i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato»]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24963.pdf
[cfr. in questa rivista, in senso conforme: Cassazione civile, sez. III, 10 Luglio 2018, n. 18082 https://www.unijuris.it/node/4906 e Corte di Cassazione, Sez. I, 20 novembre 2017 n. 27504 https://www.unijuris.it/node/3814; in senso difforme (decisione isolata): Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019, n. 2657 https://www.unijuris.it/node/4622 e con riferimento specifico all'estensione della prelazione ai frutti civili prodotti dopo la dichiarazione di fallimento: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 maggio 2013 n. 11025 https://www.unijuris.it/node/3613].