Corte di Cassazione (10111/2021) – Principio di esclusività del concorso formale: inopponibilita alla massa della sentenza di stima dell'indennità di esproprio dovuta dal beneficiario dichiarato fallito in corso di causa. Compensazione delle spese.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
16/04/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 aprile 2021, n. 10111 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento – Crediti concorsuali – Azioni di accertamento - Principio di esclusività del concorso formale -  Trasferimento nella sede dell'accertamento del passivo – Ragione sottostante.

Indennità di esproprio – Opposizione alla stima avanti alla Corte d'Appello - Beneficiario dell'espropriazione - Fallimento in corso di causa  - Sentenza - Inopponibilità alla massa – Fondamento.

Spese di giustizia – Compensazione – Presupposti.

Il principio di esclusività del concorso formale di cui all'art. 52, secondo comma, L.F. si deve ritenere comporti il trasferimento nella sede dell'accertamento del passivo di tutte le azioni di accertamento dei crediti concorsuali, al fine di salvaguardare l'esigenza di sottoporre le pretese creditorie a una verifica endoconcorsuale che consenta, quanto meno in modo potenziale, un contraddittorio con gli altri creditori, titolari di un interesse a che non vengano ammessi al concorso crediti inesistenti o inopponibili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di insinuazione al passivo, la sentenza della Corte d'appello che in sede di opposizione alla stima abbia determinato l'indennità di esproprio dovuta dal beneficiario dell'espropriazione, dichiarato fallito in corso di causa, non è opponibile alla massa fallimentare, poiché la liquidazione di tale indennità non si sottrae al principio di esclusività del concorso formale dei creditori, sancito dall'art. 52 l.fall., in forza del quale ogni pretesa deve essere fatta valere nelle forme previste per l'accertamento dello stato passivo. (Massima ufficiale)

Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25471.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. III, 04 Ottobre 2018, n. 24156 https://www.unijuris.it/node/4813 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 maggio 2020, n. 9461 https://www.unijuris.it/node/5325].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: