Tribunale di Firenze – Fallimento: considerazioni in tema di motivazione del decreto di esecutività dello stato passivo e di proponibilità dell'eccezione di inadempimento nei confronti dell'amministratore della società fallita.

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Data di riferimento: 
22/01/2021

Tribunale di Firenze, Sez. V civ., 22 gennaio 2021 – Pres. Rosa Selvarolo, Rel. Cristian Soscia, Giud. Pasqualina Principale.

Fallimento – Giudice delegato – Stato passivo - Verifica sommaria e non definitiva – Motivazione mancante, incongrua o incompleta – Vizio comportante nullità del giudizio – Esclusione – Previsione legislativa in tal senso - Mancanza.

Fallimento – Stato passivo – Creditore - Domanda di insinuazione - Giudice delegato - Decreto di rigetto – Rinvio per relationem alle valutazioni del curatore – Motivazione da considerarsi sufficiente – Presupposti necessari.

Fallimento – Stato passivo – Creditore - Domanda di insinuazione – Istanza di riconoscimento del compenso quale amministratore - Curatore – Eccezione di inadempimento – Proponibilità – Fondamento - Prova gravante sul curatore.

Fallimento – Amministratori – Conoscenza di fatti pregiudizievoli – Iniziative volte ad impedirne la perpetrazione - Mancata attivazione - Non corretto espletamento delle loro funzioni – Curatore – Azione ex art. 146 L.F. – Proposizione - Responsabilità solidale per i danni – Riconoscimento conseguente - Ipotesi particolari in cui va esclusa.

Società – Nuovo amministratore – Momento di accettazione dell'incarico - Analisi preliminare sullo stato della società – Preventivo necessario esame – Esclusione – Svolgimento di una verifica - Ipotesi in cui è comunque richiesto.

Riforma del diritto societario del 2003 – Amministratori - Generale obbligo di vigilanza – Funzione cui non sono più tenuti – Agire informati – Dovere cui sono chiamati - Riscontro di indici rivelatori o segnali di pericolo – Iniziative da necessariamente assumersi.

In mancanza di espressa sanzione da parte del legislatore, il difetto o l'incongrua o incompleta motivazione da parte del giudice delegato in sede di verifica del passivo non determinano, di per sé, vizio di tale procedimento tale da comportare la nullità del giudizio, ciò in quanto è il Tribunale in composizione collegiale a fornire la motivazione definitiva a seguito di accertamento pieno nel giudizio di opposizione ex art. 98 L.F., tenuto conto che l'accertamento del credito in sede di verifica dello stato passivo è connotato dai caratteri di sommarietà e non definitività. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Può ritenersi sufficientemente motivato il decreto di rigetto da parte del giudice delegato della domanda di insinuazione al passivo proposta da un creditore che operi un rinvio per relationem alle motivazioni esposte dal curatore fallimentare nel progetto di cui all'art. 95 L.F. a condizione che il richiamo sia univoco e che le contestazioni del curatore siano sufficientemente specifiche, in modo da garantire il diritto di difesa del creditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di predisposizione del progetto di stato passivo, deve ritenersi proponibile da parte del curatore l’eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. al fine di paralizzare la pretesa creditoria dell'amministratore della società fallita che rivendichi il proprio compenso; ciò in quanto, le attività svolte dall’organo di gestione rientrano tra le prestazioni professionali e, pertanto, la remunerazione dell’amministratore ha un rapporto di dipendenza diretta con il corretto espletamento delle funzioni determinate dalla legge e dal contratto sociale. Ne deriva che il rapporto tra amministratore e società ha natura duale: da una parte vi è immedesimazione organica, che rientra nell'ambito dei rapporti associativi, dall’altra, vi è il rapporto contrattuale, riconducibile allo schema del mandato. Sotto quest’ultimo profilo, le prestazioni che l’amministratore svolge al fine di veder pagato il proprio compenso hanno carattere commutativo, con la conseguente applicabilità di tutti i rimedi propri di quel tipo di contratto: compresa appunto l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. nel caso in cui venga violato il disposto dell’art. 2932 c.c. sotto il profilo dell’adempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle proprie competenze, inadempienza quella che il curatore ai sensi dell'art. 1218 c.c. è comunque tenuto a provare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che ai sensi dell'art. 2932 c.c. gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, essi, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni attribuite in concreto a uno più di loro, rispondono solidalmente (seppure anche in tali casi il consiglio di amministrazione non risulti comunque spogliato dei propri poteri e sia tenuto a valutare il generale andamento della gestione), dei danni arrecati per la violazione di tali doveri e ciò, anche nel caso in cui, fermo il disposto dell'art. 2381, terzo comma, c.c., essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano in particolare fatto quanto potevano per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non è imposto all'amministratore, al contrario dei membri del collegio sindacale, di effettuare al momento dell'accettazione della carica un'analisi preliminare sullo stato della società, seppure risulti necessaria una verifica da parte sua della precedente gestione straordinaria soprattutto quando vi siano elementi, che tuttavia devono risultare in maniera eclatante, che depongano nel senso che i precedenti amministratori abbiano posto in essere atti di mala gestio che impongano al nuovo amministratore di portare a conoscenza dell'assemblea elementi rilevanti per un'azione di responsabilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Deve rilevarsi che a seguito della riforma del diritto societario del 2003, gli amministratori non risultano più sottoposti a un generale obbligo di vigilanza, fonte di indebita attribuzione di responsabilità oggettiva, e che la responsabilità di questi discende, piuttosto, dalla violazione del proprio dovere di agire informati che si concretizza, innanzitutto, nell'attività di valutazione delle relazioni ed informazioni che gli amministratori ricevono dagli organi delegati, dai direttori generali, e, in generale, dagli addetti dei singoli settori della vita societaria e che gli stessi gestori possono altresì acquisire di propria iniziativa al fine, appunto, di agire informati laddove, sussistendo indici rivelatori o segnali di pericolo, le circostanze concrete lo richiedano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Firenze%20p.%201.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Firenze%20p.%202.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Firenze%20%20p.%203.pdf

 

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 09 ottobre 2018 n. 24794 https://www.unijuris.it/node/4513; con riferimento alla terza: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 agosto 2016 n. 17441 https://www.unijuris.it/node/2998].

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