Tribunale di Parma – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione dei beni: possibile messa a disposizione dei creditori del ricavato di una vendita forzata laddove non sia ancora stato ripartito.

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Data di riferimento: 
08/07/2021

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 08 luglio 2021 (data del provvedimento) – Giudice Delegato Enrico Vernizzi.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio - Procedura esecutiva immobiliare ancora  in corso – Ricavato della vendita forzata di bene del debitore – Previsione della messa a disposizione dei creditori -  – Atto di frode – Insussistenza – Ammissibilità della proposta.  

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Giudice – Decreto di apertura -   Procedura esecutiva immobiliare  in corso – Inibitoria volta a impedirne la prosecuzione –  Ricavato della vendita forzata – Approvazione del progetto di distribuzione – Creditore procedente – Incasso non ancora avvenuto – Efficacia della disposta sospensione – Somma da considerarsi a disposizione della massa.

Deve ritenersi ammissibile l’apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 ter L. 3/2012, anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori  il ricavato dalla vendita forzata di un suo immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell’anzidetta esecuzione immobiliare, ciò in quanto una tale proposta non può considerarsi costituire atto in frode, sia in quanto unadomanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento di quel tipo non è qualificabile come modalità abusiva volta ad imporre ai creditori una soluzione irragionevole e insoddisfacente, sia perché non si connota come una falsa rappresentazione della realtà fattuale, omissiva o commissiva, tale da alterare la percezione dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto agli effetti della sospensione disposta dal giudice, in sede di apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio, ex art. 14 quinquies,comma II,  lett b) L. 3/2012, con riferimento ad una procedura esecutiva immobiliare pendente, è principio generalmente condiviso in giurisprudenza quello secondo cui, anche ove l’inibitoria intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita del bene espropriato (e, analogicamente, dopo l’ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando però ancora non sia stata consegnata o incassata dal procedente, materialmente, la somma rinveniente dall'esecuzione, l’effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore. Deve infatti distinguersi tra la conclusione della fase espropriativa, che si ha con l'ordine di pagamento  del ricavato impartito dal giudice dell'esecuzione al cancelliere, e conclusione del processo esecutivo, che si ha con l'emissione da parte del cancelliere dei mandati di pagamento.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-8-luglio-2021-est-vernizzi

[con riferimento alla seconda massima, in tema di fallimento,  cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 22 gennaio 2016, n. 1227 https://www.unijuris.it/node/3529 e Cassazione civile, Sez. I, 31 marzo 2011 n. 7508 https://www.unijuris.it/node/1624, alla luce delle qualiil divieto stabilito dall’art. 51 L.F. determina pacificamente l’indisponibilità del patrimonio del debitore anche con riferimento alle somme di denaro derivate dall’espropriazione presso terzi, ove queste non siano state ancora materialmente pagate dal terzo pignorato e incassate dal creditore; in tema di concordato, analogamente ex art. 168 L.F.: Tribunale di Livorno 4 febbraio 2014 https://www.unijuris.it/node/2265 e Tribunale Mantova, 22 giugno 2011https://www.unijuris.it/node/1090].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: