Tribunale di Parma – Apertura del concordato preventivo e introduzione di modifiche al piano nel periodo dell’emergenza da Covid 19. Tempistica del pagamento ai professionisti che hanno assistito il proponente in quel frangente.

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Data di riferimento: 
07/06/2021

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare 07 giugno 2021 – Pres. Antonella Ioffredi, Rel. Enrico Vernizzi, Giud. Marco Vittoria.

Concordato preventivo – Fase di apertura - Modifica del piano  in periodo di emergenza da Covid 19 – Regole rimaste sostanzialmente immutate – Necessità della  proposizione nel termine ex art. 72 L.F. - Rinnovo dell’ammissione – Necessità – Insussistenza.

Concordato preventivo – Fase di apertura - Modifica del piano – Professionisti che assistono il proponente – Diritto a compenso in prededuzione – Pagamento immediato – Esclusione – Differimento necessario a dopo l'omologazione.

Non può ritenersi che il disposto dell’art. 9 comma II D.L. 23/2020, volto a disciplinare la facoltà di modifica della proposta concordataria abbia introdotto significative innovazioni con riguardo alla possibilità per il debitore di apportare,  ex art. 172 L.F., al fine di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad un piano diverso da quello destinato ad essere effettivamente eseguito, modifiche migliorative o peggiorative al piano solo fino a quindici giorni prima dell’adunanza dei creditori  ed altresì quanto  al fatto che, quando ciò avvenga dopo l'apertura ex art. 163 L.F. della procedura concordataria, non si determini, stante che il predetto art. 172 non prevede tale incombente, una regressione della stessa implicante la necessità di una nuova ammissione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il deposito di un piano di concordato preventivo con riserva e la conseguente ammissione ex art. 163 L.F. possono solo far sorgere l’astratta collocabilità in prededuzione del credito del professionista che assista il proponente in corso di procedura, ma non ancora il diritto di questi al pagamento immediato, dovendo attendersi la successiva fase di omologa. In una fase precedente, la richiesta del proponente volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare il pagamento dei professionisti che hanno in particolare assistito la società nella modifica del piano e che hanno redatto le integrazioni alle attestazioni o che hanno redatto le perizie dell’immobile e dell’azienda allegate al ricorso, deve pertanto essere dichiarata inammissibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-7-giugno-2021-pres-ioffredi-est-vernizzi

 

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