Tribunale di Roma – Concordato preventivo: presupposti richiesti perché il tribunale possa, nel caso gli Enti previdenziali si siano astenuti dal voto, procedere all'omologazione forzata della proposta (Cram down).

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Data di riferimento: 
07/08/2021

Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Fallimentare, 07 agosto 2021 – Pres. Antonino La Malfa, Rel. Angela Coluccio, Giud. Adolfo Ceccarini.

Concordato preventivo – Enti previdenziali – Astensione dal voto – Cram down disposto dal tribunale – Voto considerato favorevole – Omologazione - Presupposti necessari .

Laddove, al fine dell'approvazione di una proposta di concordato, il voto favorevole degli Istituti previdenziali [che nel caso specifico si sono astenuti dal voto] risulti decisivo al fine del raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi e delle classi come previste dal piano e laddove la proposta concordataria appaia essere, anche sulla base della relazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma, L.F., la soluzione più favorevole per il soddisfacimento di detti Enti, trova applicazione il disposto dell'art. 180, quarto comma, L.F., come integrato dall'art. 3, comma 1 bis, lettera a) del D.L. 125/2020, convertito  in L. 159/2020 e modificato dal D.L.118/2021, coordinato con la L. 147/2021, onde il tribunale procede all'omologazione forzata della proposta, omologazione che altrimenti si sarebbe dovuta escludere a motivo del mancato raggiungimento delle percentuali di voto richieste dall'art. 177 L.F. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26279.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: