Tribunale di Firenze – Fallimento: scelte gestionali compiute nel tempo in presenza delle quali la responsabilità risarcitoria degli amministratori va riconosciuta o può essere esclusa.

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Data di riferimento: 
21/12/2021

Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, 21 dicembre 2021 – Pres. Rel. Niccolò Calvani, Giud. Laura Maione e Stefania Grasselli.

Fallimento – Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. – Amministratori – Sistematica omissione del pagamento di imposte – Utilizzo degli introiti della società per altri scopi -  Scelte operative compiute nel tempo – Conseguenze negative - Applicazione di sanzioni e interessi -Illeciti comportanti obbligo di risarcimento del danno

Fallimento - Società che presenti indici d'impresa negativi – Continuità aziendale ancora recuperabile – Possibile ricorso a risorse finanziarie di terzi – Amministratori – Istanza di scioglimento o di fallimento in proprio della società – Omessa richiesta - Configurazione di responsabilità per violazione di un obbligo – Esclusione - – Fondamento.

Se per più anni una società resta attiva ma non paga mai né tempestivamente né integralmente le imposte ed il prolungarsi dell'evasione è dovuto, non ad una incapacità strutturale della società a far fronte agli obblighi tributari, ma ad una scelta consapevole degli amministratori che decidono di utilizzare diversamente gli introiti, una simile condotta si deve considerare illecita (in taluni casi, perfino penalmente) perché viola un preciso obbligo di legge e le conseguenze negative dell’illecito, diverse dal pagamento delle imposte comunque dovute, ossia l’applicazione di sanzioni e interessi, rappresentano un danno che deve essere risarcito, e ciò a prescindere dalle successive vicende che possano interessare la società [nello specifico, poi dichiarata fallita], dagli autori di quell’illecito, in quanto in tal caso gli amministratori non possono giustificarsi affermando che le imposte non furono pagate perché la società non disponeva della necessaria liquidità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

Alla luce del disposto dell'art. 2484 c.c., le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata devono essere sciolte, ai sensi del n. 4), se non hanno più la quantità minima di capitale richiesta dalla legge in relazione alla loro forma giuridica, o, ai sensi del n.2), se si trovano nella impossibilità, non temporanea ma irreversibile, di perseguire il loro scopo; ma, a differenza del primo caso  che è misurabile in termini aritmetici ed economici, il secondo è assai più vario e non ancorato ad un giudizio retrospettivo e obiettivato, bensì prospettico e previsionale, in quanto ha riguardo alla dimensione funzionale della società e non è pertanto configurabile laddove la continuità aziendale appaia recuperabile con scelte di organizzazione aziendale e/o commerciali e sussista la possibilità di attingere a risorse finanziarie per attuarle [nello specifico, il Tribunale ha escluso la responsabilità degli amministratori per aver violato gli art. 2485-2486 c.c. omettendo di rilevare tempestivamente la causa di scioglimento della società rappresentata, in particolare, dalla impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, e per aver inoltre violato l’obbligo di richiederne il fallimento in proprio o altra procedura concorsuale (artt. 217 e 224 L.F.), perché ha rilevato che gli amministratori non erano tenuti ad operare in tal senso in quanto la società da loro gestita, pur presentando indici d'impresa indubbiamente negativi, disponeva comunque di un’azienda, era ancora presente sul mercato, aveva un capitale proprio ed aveva ancora la possibilità di ottenere credito da terzi]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26376.pdf

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26360/CrisiImpresa?Perdita-della-continuit%26%23224%3B-aziendale-e-scioglimento-della-societ%26%23224%3B-per-impossibilit%26%23224%3B-di-conseguimento-dell%26%238217%3Boggetto-sociale#gsc.tab=0

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: