Tribunale di Roma – Fallimento e reclamo proposto ex art. 36 L.F. nei confronti della decisione del curatore di sospendere, ad aggiudicazione avvenuta, in presenza di un'adeguata offerta migliorativa, la vendita di un cespite immobiliare.
Tribunale di Roma, Sez. XIV fallimentare, 17 febbraio 2022 – Pres. Stefano Cardinali, Rel. Claudio Tedeschi, Giud. Maria Luisa De Rosa.
Fallimento – Atti di gestione posti in essere dalla curatela – Reclamo esperibile ex art. 36 L.F. – Termine entro il quale può essere proposto – Decorrenza degli otto giorni utili – Momento in cui tali atti risultavano conoscibili – Esclusione - Giorno in cui se ne è avuta effettiva conoscenza – Momento da prendere in considerazione.
Vendita fallimentare – Aggiudicazione – Successiva proposizione di offerte migliorative – Curatore - Sospensione della vendita – Reclamo avverso tale decisione – Presupposto perché possa venir accolto – Svolgimento della liquidazione in difformità da quanto previsto dal piano – Presupposto decisivo - Mancato rispetto del regolamento predisposto dall'incaricato della vendita – Irrilevanza.
Alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale e nell'ottica costituzionale che qualifica il diritto d'azione in giudizio, deve ritenersi che la previsione dell'art. 36, primo comma, L.F., secondo la quale il ricorso al giudice delegato per violazione di legge avverso gli atti di gestione della procedura fallimentare posti in essere dalla curatela deve essere proposto “entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto”, non possa riferirsi alla loro mera conoscibilità ma postuli la presenza dei presupposti in presenza dei quali la lesione ritenuta lesiva possa essere concretamente conosciuta, così da consentire al destinatario o a qualsiasi soggetto passivamente interessato ad essa di poter operare le proprie valutazioni in vista dell'eventuale impugnativa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante che l'attività di gestione della procedura fallimentare presuppone, in particolare per quanto concerne le “condizioni di vendita dei singoli cespiti”, la preventiva predisposizione ex art. 104 ter L.F. da parte della curatela di un apposito piano programmato da approvarsi da parte del comitato dei creditori (o, in caso di sua assenza e in sostituzione da parte del giudice delegato), la cui attuazione sia autorizzata dal giudice delegato, deve ritenersi che il reclamo proposto ex art. 36, primo comma, L.F. nei confronti della decisione del curatore di sospendere, ad aggiudicazione avvenuta, in presenza di un'adeguata offerta migliorativa, ai sensi dell'art, 107, quarto comma, L.F., la vendita, debba essere fondato sull'essersi la liquidazione svolta secondo modalità difformi rispetto a quanto previsto in quel programma, risultando irrilevante che abbia avuto luogo in violazione, viceversa, del regolamento redatto dal professionista incaricato dell'esecuzione della vendita [nello specifico, il tribunale ha rigettato il reclamo in quanto si incentrava non sulla previsione del curatore contenuta nel programma di liquidazione, ma sull'avere il professionista incaricato dell'esecuzione della vendita nel regolamento da lui approntato previsto che, in caso di unico offerente, non si procedesse a nuova gara in presenza di offerte migliorative]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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