Corte di Cassazione (16441/2022) –Amministrazione straordinaria: considerazioni in tema di prededucibilità dei crediti sorti nel corso della stessa e di quelli anteriori conseguenti all'apertura di altre procedure concorsuali.

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Data di riferimento: 
20/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 maggio 2022, n. 16441 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Alberto Pazzi.

Amministrazione straordinaria – Prededuzione dei crediti sorti nel corso della stessa – Condizioni indispensabili.

Amministrazione straordinaria - Precedente concordato preventivo – Crediti sorti nel corso di quella procedura - Prededucibilità – Presupposti.

In tema di amministrazione straordinaria, ai fini della prededuzione del credito, è indispensabile, da un lato, che lo stesso sia sorto per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore, dall'altro, che esso sia venuto in essere dopo la dichiarazione di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (art. 30, D.Lgs. n. 270/1999) o, quanto meno, dello stato di insolvenza (ai sensi del precedente art. 23). (Massima Ufficiale)

Al fine che possano essere considerati prededucibili, nella successiva procedura di amministrazione straordinaria, alla luce del disposto dell' art. 161, comma 7, L.F., anche i crediti sorti dopo l'apertura di una procedura di concordato con riserva che l'abbia preceduta e quindi anche al di fuori dell'ambito cronologico espressamente delimitato dagli artt. 20 e 52 della legge 270/1999, volti a integrare una particolare fattispecie di prededucibilità voluta dal legislatore in favore di determinati creditori, risulta necessario sia che detti crediti siano scaturiti da atti legittimamente compiuti (quindi o da un atto preventivamente autorizzato dal tribunale o da un atto di gestione dell'impresa che, seppur non autorizzato, risulti, alla luce delle informazioni fornite dall’imprenditore sul tipo di proposta che intendeva presentare o sul contenuto del piano che stava predisponendo, essere stato funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del suo patrimonio), sia che, all’esito della verifica della mancanza di una discontinuità nell'insolvenza nei due procedimenti concorsuali, sia risultato sussistere un rapporto di consecuzione tra la procedura concordataria minore e la procedura di amministrazione straordinaria [nello specifico la Corte ha ritenuto che mancassero i requisiti essenziali perché si potesse ravvisare una consecuzione fra quelle procedure, dato che non sussistevano due procedure concorsuali, non essendo stato aperto il concordato, né le stesse erano state causate dal medesimo stato di insolvenza, essendo intercorso più di un anno tra il venir meno dell’una e l’avvio dell’altra, onde ha disatteso la scelta del tribunale che aveva riconosciuto la predudicibilità anche dei crediti sorti nel corso della procedura minore senza effettuare quel doveroso duplice riscontro]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-i-20-maggio-2022-n-16441-pres-genovese-est-pazzi

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27511.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 maggio 2019, n. 14713 https://www.unijuris.it/node/4687 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2022, n. 16531 https://www.unijuris.it/node/6348].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: