Corte di Cassazione (21089/2022) – La pendenza di un presunto giudizio tributario non comporta la sospensione necessaria del procedimento volto alla dichiarazione di fallimento di una delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 luglio 2022, n. 21089 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Luigi Abete.
Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Presunta pendenza di un giudizio tributario – Vertenza concernente l'esistenza di un'interposizione fittizia di persona – Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. - Esclusione – Necessità di una pregiudizialità in senso stretto.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non riveste portata pregiudicante, ai fini della sospensione ex art. 295 c.p.c., il giudizio tributario eventualmente concernente l'ipotesi di interposizione fittizia ex art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso della società fallita, mirato a far valere come pregiudiziale la causa diretta ad accertare l'esistenza di un'interposizione fittizia di persona fra essa e un notaio, al cui esclusivo vantaggio l'ente avrebbe indirizzato la propria attività). (Massima Ufficiale)