Tribunale di Parma – Fallimento: possibilità per il curatore di procedere, informati gli Enti Territoriali, alla liquidazione anche di immobili realizzati in regime di edilizia agevolata e convenzionata che non abbiano ancora realizzato la loro finalità.

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Data di riferimento: 
19/06/2022

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 19 giugno 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Enrico Vernizzi.

Fallimento –Alloggi realizzati da una cooperativa in regime di edilizia agevolata e condizionata – Possibilità per il curatore di procederne alla liquidazione – Sussistenza – Assenza di rischio di contaminazioni di tipo speculativo - Opponibilità all’aggiudicatario dei vincoli di destinazione.

Liquidazione fallimentare degli immobili in regime di edilizia pubblica agevolata - Art 1 commi 376 – 379 della L. 178/2020 – Garanzia che sia garantita la loro destinazione sociale – Necessità che gli Enti Territoriali vengano previamente informati.

Fallimento -  Immobili realizzati in regime di edilizia agevolata e convenzionata – Beni che non hanno ancora realizzato la loro finalità – Dovere della Curatela di procederne alla liquidazione – Enti Territoriali - Attivazione dei rimedi previsti dalle singole convenzioni – Compito a cui sono necessariamente tenuti -Fondamento.

Stante che è testuale che la disciplina dell’edilizia residenziale pubblica agevolata (edilizia realizzata dallo Stato, direttamente o indirettamente, al fine di costruire alloggi abitativi da assegnare, a condizioni favorevoli, ai cittadini che versino in condizioni economiche disagiate) dia per presupposta la possibilità per gli istituti di credito che abbiano erogato mutui di scopo, con contribuzione pubblica (e anche senza contribuzione pubblica se erogati ai sensi dell’art. 44 L. 457/78), di poter procedere esecutivamente nei confronti del mutuatario inadempiente anche nel caso in cui il mutuatario sia stato assoggettato a procedura concorsuale, non possono sussistere dubbi in ordine alla astratta assoggettabilità degli immobili realizzati da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa, poi fallita, in regime di edilizia residenziale pubblica agevolata e convenzionata  ad esecuzione forzata concorsuale, onde si deve ritenere non precluso alla Curatela di procedere nell’interesse di tutti i creditori alla vendita a terzi di detti alloggi indipendentemente dal possesso, da parte dell'acquirente, dei requisiti prescritti per la cessione originaria degli stessi, in quanto vendita che non presenta alcun rischio di contaminazioni di tipo speculativo. Nel caso anche di beni che non abbiano ancora realizzato la loro finalità, il tema in discussione non riguarda infatti l’“an” della vendita coattiva, quanto piuttosto, eventualmente, le caratteristiche di essa, con riguardo all’opponibilità all’aggiudicatario dei vincoli di destinazione degli immobili cui era assoggettata la cooperativa “in bonis”. ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Alla luce della disciplina dettata dall’art 1, commi 376 – 379, della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) può essere disposta dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 108 L.F. la sospensione della liquidazione fallimentare degli immobili in regime di edilizia pubblica agevolata ove sussista l’esigenza di consentire agli Enti Territoriali dove sono collocati di acquisire notizia della procedura e di intervenire, al fine di garantire la destinazione sociale degli immobili, mediante l’attivazione (al di fuori della procedura esecutiva o fallimentare) dei rimedi previsti dalle singole convenzioni (risoluzione/decadenza, domanda di rivendicazione/restituzione degli immobili formulata dinnanzi al GA in sede di giurisdizione esclusiva). Va da sé che laddove gli Enti Territoriali siano stati tempestivamente coinvolti nella programmazione della liquidazione fallimentare, siano intervenuti nella procedura di vendita e non abbiano ritenuto di adottare, né internamente né esternamente alla procedura fallimentare, alcuna iniziativa, non sussiste alcuna esigenza di disporre la sospensione delle operazioni di vendita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

Il fallimento di una cooperativa a proprietà indivisa, una volta dichiarato, impone alla Curatela in assenza di iniziative di contrasto da parte degli Enti Territoriali a ciò debitamente sollecitati, l’obbligo di procedere alla liquidazione del patrimonio immobiliare dell’impresa fallita anche ove si tratti di immobili realizzati in regime di edilizia agevolata e convenzionata che non abbiano ancora realizzato la loro finalità; di contro compete agli Enti Territoriali, stante che non è consentito al curatore laddove il fallimento della Cooperativa edilizia  sia intervenuto successivamente all’avvenuto trasferimento ad opera della parte pubblica del diritto di superficie o della proprietà delle aree, e pertanto successivamente all'integrale esecuzione della prestazione dovuta da parte di quella, e dopo che la costruzione degli alloggi sia stata eretta, di far venir meno ex art 72 L.F. il rapporto convenzionale, la vigilanza sul rispetto delle convenzioni e l’adozione delle opportune iniziative ove ravvisino ipotesi di decadenza/risoluzione delle convenzione ovvero ritengano si sia verificata una situazione legittimante la restituzione ex art. 93 L.F. del patrimonio immobiliare della cooperativa fallita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-19-giugno-2022-est-vernizzi_1

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27946.pdf

[con riferimento alla seconda massima e alla difformità in tema di potere di sospensione della vendita dell'attivo spettante rispettivamente alla Corte d'Appello ex art. 19 L.F. e al Giudice delegato, cfr. in questa rivista: Tribunale Roma, 01 ottobre 2012 https://www.unijuris.it/node/1591 e in tema di sospensione inerente ad un serio pregiudizio che il completamento della procedura medesima potrebbe ingiustamente arrecare alla massa dei creditori o a soggetti terzi: Tribunale di Terni, Ufficio Fallimentare, 28 maggio 2021 https://www.unijuris.it/node/5796]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: