Tribunale di Roma – Composizione negoziata: in sede di esame della richiesta di conferma delle misure protettive il tribunale non è tenuto a verificare l'effettiva ammissibilità dello strumento proposto per la risoluzione della crisi.

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Data di riferimento: 
04/10/2022

Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 04 ottobre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Francesco Cottone.

Composizione negoziata della crisi – Istanza di conferma delle misure protettive – Strumento proposto dal debitore – Effettiva ammissibilità dello stesso – Tribunale – Verifica preliminare da effettuare – Esclusione – Possibile modifica di tale strumento.all'esito delle trattative – Ragione sottostante - Valutazioni viceversa da compiersi.

Nall'ambito del procedimento volto alla conferma delle misure protettive il tribunale non è chiamato ad una predelibazione in ordine alla effettiva ammissibilità degli strumenti di composizione della crisi “proposti” dal debitore [nello specifico, il ricorso ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ex art. 57 e 61 CCII]  in quanto tale proposta può subire variazioni all'esito delle trattative stesse e dovrà essere valutata solo se e nei limiti di quanto effettivamente proposto secondo il procedimento prescritto per il tipo di strumento individuato; al contrario, il tribunale è chiamato a valutare, sentito l'esperto nominato,  se la richiesta di misure si inserisce nell'ambito di uno schema procedimentale tipico, se vi sia la concreta possibilità che possa addivenirsi ad una soluzione concordata e se le misure appaiono funzionali a favorire il raggiungimento delle trattative stesse. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-4-ottobre-2022-est-cottone

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28211.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza