Tribunale di Torino – In assenza di previsione di misure protettive, tali misure non possono essere riconosciute in sede di concordato semplificato.

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Data di riferimento: 
25/11/2022

Tribunale di Torino, Sez. VI civ., 25 novembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Vittoria Nosengo, Rel. Carlotta Pittaluga, Giud. Stefano Miglietta.

Concordato semplificato – Unicum con requisiti sostanziali e processuali eccezionali -  Inapplicabilità di misure protettive – Fondamento.

La precisa elencazione di procedimenti nell’ambito dei quali possono essere emesse le misure protettive, contenuta nell’art. 54, comma 1, CCI, che si aggiunge all’ipotesi prevista dagli artt. 18 e 19 CCI per la composizione negoziata, e la loro peculiare disciplina, che comporta una rilevante compressione dei diritti dei creditori e le caratterizza come provvedimenti eccezionali, previsti per ipotesi particolari e specifiche, non consente di ritenere che le misure protettive siano istituto di natura generale, applicabile ad ogni percorso di ristrutturazione, anche al di fuori dei casi in cui sono espressamente previste. Pertanto si deve ritenere che tali misure non possano essere riconosciute in sede di concordato semplificato sia in quanto gli artt. 25 sexies e septies non prevedono tale possibilità, sia in quanto il primo di detti articoli  rinvia all'applicazione, in quanto compatibili, di alcune specifiche  norme  relative al concordato preventivo, senza operare un rinvio all'intera disciplina prevista per quella procedura. Né il concordato semplificato, stante la sua specificità (non prevede una votazione dei creditori, bensì la mera possibilità di opporvisi,  e considera sufficiente vi sia apporto di utilità a favore dei creditori, senza predeterminarne l'entità) può considerarsi una  sottospecie del concordato preventivo al fine di ritenere applicabile alla stessa per analogia tutte le disposizioni per quello previste. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torino-25-novembre-2022-pres-nosengo-est-pittaluga

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28626.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza