Tribunale di Salerno – Accordo di ristrutturazione dei debiti che preveda un grado di soddisfazione irrisorio dell'Amministrazione finanziaria detentrice della quasi totalità del credito complessivo: non omologabilità per insussistenza di un tale accordo

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
23/01/2023

Tribunale di Salerno, Sez. III civ., 23 gennaio 2023 (data della pronuncia) – Pres. e Giudice delegato Giorgio Jachia, Giud. Francesca Sicilia e Enza Farocchio.,

Accordo di ristrutturazione con richiesta di cram down fiscale – Accordo raggiunto con un solo creditore per un credito irrilevante - Irrisoria soddisfazione del creditore pubblico – Amministrazione finanziaria titolare della quasi totalità del credito complessivo – Inidoneità alla soddisfazione del ceto creditorio – Tribunale – Dichiarazione di insussistenza.

Non può essere omologato mediante ricorso al c.d. cram down fiscale l’accordo di ristrutturazione dei debiti, raggiunto con un solo creditore per un credito irrilevante rispetto al passivo, se preveda una soddisfazione irrisoria e non apprezzabile (vale a dire del 3%) del creditore pubblico detentore del 97% del credito complessivo; ciò in quanto ricorre in tal caso un'ipotesi di inesistenza giuridica dell'accordo che si chiede di omologare, perché attribuire all'erario una percentuale di quel tipo significa azzerarne di fatto il credito, in violazione della rilevanza pubblica che il procedimento di omologa riveste, rendendo così inutile accertarne la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

[nello specifico il Tribunale, mediante richiamo per una certa analogia al disposto dell'art. 47, primo comma, lettera b) CCII, seppur relativo alla procedura di concordato in continuità aziendale, ha sottolineato che in realtà si trattava nel suo complesso di un piano manifestamente inidoneo alla soddisfazione del ceto creditorio al quale nel suo complesso si offriva una percentuale irrisoria e ne ha, perciò, dichiarato l'insussistenza]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-salerno-23-gennaio-2023-pres-est-jachia

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28724/CrisiImpresa?Accordo-di-rist...

[in tema di controllo, non solo formale ma necessariamente anche di legalità sostanziale, che il giudice è chiamato a compiere in sede di omologa con riferimento ad una procedura di accordo con i creditori , cfr. in questa rivista:  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 maggio 2019, n. 12064 https://www.unijuris.it/node/4704 ed in particolare con riferimento al c.d. cram down fiscale cui il tribunale potrebbe fare ricorso: Tribunale di Lecce, Sez. III civ., 17 ottobre 2022 https://www.unijuris.it/node/6547; in tema di necessaria considerazione della rilevanza pubblica del procedimento  di omologa degli accordi di ristrutturazione: Tribunale di Ancona 12 novembre 2008 https://www.unijuris.it/node/218 e Tribunale di Asti, 25 giugno 2014 https://www.unijuris.it/node/2335].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: