Tribunale di Caltanissetta – Sovraindebitamento e piano del consumatore: considerazioni in tema di debiti ristrutturabili, requisito della meritevolezza, dilazione dei crediti privilegiati, convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

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Data di riferimento: 
01/06/2022

Tribunale di Caltanissetta, Sez. Civile, 01 giugno 2022 – Giudice Delegato Ester Rita Defrancesco.   

Sovraindebitamento – Piano del consumatore- Debiti ristrutturabili - Ammissibilità che risultino maturati anche nell'esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale – Condizione necessaria.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore - Accesso a quella procedura - Presupposti perché il debitore possa essere considerato non meritevole.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore - Creditori privilegiati – Previsione della loro soddisfazione oltre l'anno - Condizione necessaria,

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Convenienza rispetto all'alternativa lioquidatoria – Modalità di valutazione.

Deve ritenersi ammissibile, alla luce del disposto dell'art. 6, secondo comma, lettera b) della L. 3/2012, che mediante il piano il consumatore si prefigga la ristrutturazione non solo dei debiti privati e consumeristici ma anche di quelli maturati nell'esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta (debiti promiscui), a condizione però che si tratti di debiti pregressi e che detta attività sia cessata e non più proseguita, sicché si giustifica l'esclusione dal voto dei creditori data l'estraneità al mercato del soggetto ricorrente, quale imprenditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per ritenere non sussistente il requisito della meritevolezza del consumatore che abbia predisposto un piano di risanamento, non risulta sufficiente, alla luce di quelli che devono essere ex art. 7, comma 2, lettera d-ter, della L.3/2012 i necessari presupposti per poter avere accesso a tale procedura (assenza di colpa grave, malafede o frode), che il sovraindebitato abbia semplicemente ecceduto, mal calcolato le sue potenzialità di rimborso, o che non abbia tenuto in debito conto possibili difficoltà ovvero eventuali, future, riduzioni della sua capacità reddituale, ma occorre che sia stato assai avventato e che la sua imprudenza abbia rasentato l'irragionevolezza, non bastando che il sovraindebitamento sia dipeso da fatti del tutto sopravvenuti ed imprevedibili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di piano del consumatore è ammessa la dilazione del pagamento dei creditori oltre l'anno prevista dall'art. 8, comma 4, della L. 3/2012 purché sia data ai titolari la possibilità di esprimersi nel merito della proposta del debitore istante, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo nel pagamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria, ai sensi dell'art, 12 bis, quarto comma L.3/2012 va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore bensì all'intera massa passiva, atteso che le procedure di sovraindebitamento perseguono una finalità pubblicistica di tutela del mercato, per evitare il diffondersi di fenomeni usurari, finalità che mal si concilia con l'esigenza di garantire il singolo creditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28591.pdf

[con riferimento alla terza massima, cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17391 https://www.unijuris.it/node/5299; con riferimento alla quarta massima: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 02 dicembre 2020 https://www.unijuris.it/node/5418].

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