Tribunale di Rimini – In mancanza nel CCII di specifiche disposizioni in merito alle funzioni attribuite agli OCC in sede di apertura delle procedure relative al sovraindebitamento, l'art. 15 della L. 3/2012 può trovare ancora applicazione.

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Data di riferimento: 
18/04/2023

Tribunale di  Rimini, 18 aprile 2022 (data della pronuncia) – Giudice Francesca Miconi.

Sovraindebitamento - Procedure di composizione della crisi non ancora pendenti – Esdebitazione del debitore incapiente - Codice della crisi – Funzioni riconosciute agli OCC – Accesso alle banche dati – Autorizzazione - Mancanza di specifiche disposizioni in merito – Applicabilità dell'art. 15 della L. 3/2012 – Fondamento.

Stante che il Codice della Crisi, pur dettando una disciplina organica delle procedure concorsuali, comprese quelle relative  al  sovraindebitamento (con conseguente abrogazione ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale di gran parte delle disposizioni della L. 3/2012), non contiene tuttavia la disciplina della costituzione e del funzionamento degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, né la loro stessa definizione, e dato che l'art. 2, comma 1, lettera t), C.C.I. nell'esporne le funzioni per la loro disciplina, richiama il decreto del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, presupponendo quindi la definizione degli OCC quale contenuta nell'art. 15 della L. 3/2012 (norma primaria sulla base della quale fu emesso quel decreto), si deve ritenere che detto articolo sia norma tuttora vigente. [nello specifico, il Tribunale, pertanto, in conformità a quanto previsto da detto articolo ai commi 10 e 11, in accoglimento di una istanza proposta dai Gestori della crisi, come designati dall'OCC a fronte della richiesta di nomina formulata da un debitore interessato a presentare istanza di accesso alla procedura di Esdebitazione del Sovraindebitato Incapiente di cui all'art. 283 C.C.I., ha  autorizzato quei soggetti ad accedere alle banche dati da quelli stessi indicate; ciò in quanto ha considerato quelle disposizioni compatibili con la disciplina dettata dal codice della crisi che, in diverse occasioni (artt.  41, 42, 49, 130 e 137) consente l'acquisizione delle informazioni da parte degli organi delle procedure concorsuali, in pendenza delle stesse, mediante accesso alle banche dati e, nel caso dell'esperto nominato ai fini dell'avvio della composizione negoziata della crisi (art. 14, secondo comma, C.C.I.), anche, col consenso dell'imprenditore, nella fase precedente alla pendenza di quella procedura]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29116.pdf

[in tema di accesso alle banche dati, con riferimento alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, cfr. in questa rivista: Tribunale di Genova, 07 novembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6551 e Tribunale di Pistoia, 10 febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6754; con riferimento alla procedura di liquidazione controllata: Tribunale di Mantova, 12 Gennaio 2023  https://www.unijuris.it/node/6684].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza