Corte d'Appello di Bologna – Sovraindebitamento: deve considerarsi inammissibile la domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore laddove il piano abbia ad oggetto debiti promiscui.
Corte d'Appello di Bologna, 20 giugno 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Anna De Cristofaro, Cons. Manuela Velotti e Luciano Varotti.
Piano del consumatore – Previsione della ristrutturazione di debiti promiscui – Debiti personali e d'impresa – Domanda di accesso – Inammissibilità – Fondamento – Ipotesi alternative.
In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'art. 2, primo comma, lettera e), C.C.I. deve essere interpretato nel senso che, ove il passivo da ristrutturare sia promiscuo, vale a dire costituito sia da debiti personali che d'impresa, l'accesso a quella procedura deve considerarsi inammissibile, ciò in quanto dovrebbe essere consentita ai creditori, come avviene nelle altre procedure, la possibilità di rifiutare la proposta del debitore mediante l'espressione di un loro atto di volontà, facoltà che in quel caso sarebbe del tutto esclusa essendo il giudizio sull'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, nonché sulla convenienza della proposta, rimesso alla sola decisione dell'organo giudicante non essendo prevista alcuna votazione da parte dei creditori. [nello specifico, la Corte ha sottolineato che il Codice della crisi ha adeguatamente e coerentemente risposto alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio “Insolvency” che si era limitata a raccomandare agli Stati membri di prevedere anche per il consumatore la possibilità del fresh start dopo un periodo di tempo, senza contenere norme vincolanti in materia di sovraindebitamento del consumatore stesso, in quanto il legislatore ha introdotto strumenti diversi per soggetti diversi: ad esempio, il concordato minore per l'imprenditore sovraindebitato, la ristrutturazione del debito per il consumatore e infine la liquidazione controllata, applicabile a tutte le situazioni debitorie indipendentemente dalla loro origine, garantendo così al debitore la possibilità della seconda chance, mediante un utilizzo più ampio che in passato dell'istituto dell'esdebitazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29425.pdf
[la Corte ha sostanzialmente confermato la decisione assunta solo pochi giorni prima; cfr. in questa rivista: Corte d'Appello di Bologna, Sez. III, 16 giugno 2023 https://www.unijuris.it/node/7060].