Tribunale di Terni – Concordato semplificato: non applicabilità di misure protettive ma possibile accesso al riconoscimento di misure cautelari.

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Data di riferimento: 
04/07/2023

Tribunale di Terni, Ufficio Proc. Concorsuali, 04 luglio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Alessandro Nastri.   

Concordato semplificato – Misure protettive – Applicabilità – Esclusione – Misure cautelari – Riconoscibilità a domanda – Fondamento.

In presenza di orientamenti favorevoli e contrari in merito alla possibilità di accedere alle misure protettive e cautelari anche nel corso del procedimento di omologazione del concordato semplificato, stante il mancato espresso richiamo di tale procedura ad opera dell’art. 54, primo comma, C.C.I. (e non essendovi un rinvio a tale norma da parte dell’art. 25 sexies C.C.I.), il Tribunale di Terni ritiene di dover aderire all'orientamento secondo il quale l'imprenditore che formula la proposta di concordato semplificato può avvalersi a domanda solamente delle misure cautelari, se del caso, provvisoriamente e salvo successiva conferma in contraddittorio con le parti interessate, anche inaudita altera parte; ciò in quanto quella procedura deve ritenersi inclusa tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; in quanto, pur essendo connotata da specifiche peculiarità, è possibile comunque che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sul concordato preventivo; e, infine, in quanto anche in quel caso ricorre l'esigenza di garantire la cristallizzazione del patrimonio del debitore, proteggendo dalle eventuali iniziative individuali dei creditori al fine di assicurare provvisoriamente l’effetto della par condicio creditorum connaturato anche a quello strumento, cui va riconosciuta la natura di procedura concorsuale caratterizzata, per espressa previsione del quinto comma dell'art. 25 sexies C.C.I., dal necessario rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, e di evitare che, nelle more dell'omologazione, il piano concordatario possa divenire inattuabile. Non possono viceversa ritenersi applicabili in via automatica e transitoria le misure protettive come  finalizzate a preservare il buon esito delle trattative con i creditori in quanto, in ragione del raffronto tra il terzo comma dell'art, 40 C.C.I. ed il disposto dell'art. 25 sexies, secondo comma, C.C.I., non sono previste trattative in caso di concordato semplificato. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29545.pdf

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-terni-4-luglio-2023-est-nastri

[in senso in generale favorevole all'applicazione delle misure protettive e cautelari, cfr. in questa rivista: Tribunale Lecce, 04 Maggio 2023 https://www.unijuris.it/node/6944; Tribunale di Lagonegro, 02 Febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6687, Tribunale di Bergamo, 12 gennaio 2022 https://www.unijuris.it/node/6678 e Tribunale di Milano, 16 settembre 2022  https://www.unijuris.it/node/6566 e nel senso dell'applicabilità delle sole misure cautelari: Tribunale di Avellino, 23 marzo 2023 https://www.unijuris.it/node/7026].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza