Tribunale di Roma – La dichiarazione di improseguibilità dell’esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 51 L.F. non comporta la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento.

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Data di riferimento: 
26/06/2023

Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Fallimentare, 26 giugno 2023 (data della pronuncia) - Pres. Antonino Pasquale La Malfa, Rel. Angela Coluccio, Giud. Fabio Miccio.

Fallimento – Dichiarazione di improseguibilità di un'esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 51 L.F. – Non caducazione degli effetti sostnziali del pignoramento -Curatore - Possibile scelta di proseguire la liquidazione nelle forme fallimentari.

La dichiarazione di improseguibilità dell’esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 51 L.F. non comporta la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento onde il curatore può con il programma di liquidazione, ai sensi dell'art. 107, sesto comma, L.F., o scegliere di subentrarvi sostituendosi al creditore procedente oppure scegliere, una volta dichiarata su sua istanza l'imprecedibilità dell'esecuzione da parte del giudice dell'espropriazione, di proseguire la liquidazione nelle forme fallimentari avvalendosi del fatto appunto che nella titolarità degli effetti sostanziali del pignoramento di cui agli artt. 2913 e ss. c.c. è già subentrato automaticamente senza condizioni l'organo fallimentare, purché nel frattempo non sia intervenuta una causa di inefficacia del pignoramento medesimo. [nello specifico il Tribunale ha, pertanto, rigettato il reclamo proposto ex art. 26 L:F. dal soggetto che aveva occupato senza titolo l'immobile pignorato avverso il provvedimento con cui, ai sensi dell'art, 560, comma 6. c.p.c. il G.D., su istanza del curatore ne aveva ordinato la liberazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29516.pdf

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