Corte di Cassazione (22616/2023) – Apertura della liquidazione dei beni ex L. 3/2012: i creditori, quali soggetti interessati, possono proporre reclamo avanti al tribunale e ricorso straordinario per cassazione avverso la decisione che ne consegue.

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Data di riferimento: 
26/07/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 luglio 2023, n. 22616 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Rosario Caiazzo.

Soggetto sovraindebitato - Domanda di accesso alle procedure di gestione della crisi – Presupposti di ammissibilità – Interesse dei creditori a contestarne la ricorrenza -   Riconoscibilità - Ragione sottostante.

Sovraindebitamento - Apertura della liquidazione del patrimonio - Reclamo – Legittimazione  ed interesse ad agire dei creditori - Sussistenza - Decisione assunta dal tribunale – Ricorso straordinario per cassazione – Proponibilità - Fondamento.

Non può dubitarsi dell’interesse attuale e concreto dei creditori di colui che avanzi domanda di accesso ad una delle procedure di cui alla l. n. 3/012, a contestare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità di tale domanda, il cui accoglimento potrebbe pregiudicare le loro più svariate ragioni, altrimenti tutelate dall’ordinamento, fra cui certamente rientra anche il diritto a proseguire nell’azione esecutiva individuale già promossa, onde evitare il rischio di dilazione del pagamento, oltre che quello, eventuale, della liberazione del debitore anche nel caso in cui il credito rimanga parzialmente insoddisfatto. Né questo interesse viene meno una volta che il giudice di prima istanza abbia emesso il decreto di apertura della procedura, tant’è che i creditori sono legittimati a reclamarlo innanzi al tribunale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di sovraindebitamento, il provvedimento con cui il tribunale rigetta o, come nella specie, dichiara inammissibile il reclamo proposto da un creditore avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del debitore è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione dal medesimo creditore, già in via esecutiva al momento dell'apertura della procedura concorsuale, sussistendo un interesse giuridicamente tutelato a veder riconosciuto, per effetto del provvedimento giudiziale di revoca del decreto reclamato, il diritto a procedere individualmente, in via esecutiva, nei confronti del proprio debitore. (Massima Ufficiale)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29733/CrisiImpresa?Sovraindebitamento%3A-la-decisione-sul-reclamo-del-decreto-di-apertura-della-liquidazione-del-patrimonio-%C3%A8-ricorribile-in-cassazione

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: