Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Piano del consumatore ex L. 3/2012: considerazioni in tema di riconoscibilità di detta qualifica, di meritevolezza, di durata consentita e di ristrutturazione ultrannuale dei creditori prelatizi.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 16 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Giudice Enrico Quaranta.
Soggetto sovraindebitato – Presentazione di un piano di composizione della crisi – Riconoscimento della qualifica di consumatore - Presupposto richiesto.
Piano del consumatore - Accesso a quella procedura – Necessaria sussistenza del requisito della meritevolezza - Ricorso al credito in misura non proporzionato alle capacità patrimoniali del proponente – Ipotesi tendenzialmente idonea ad escludere la ricorrenza di detto presupposto – Caso specifico - Ricorrenza del “merito creditizio” - Omessa valutazione da parte dell'intermediario finanziatore – Riconoscimento del prestito non determinato dall'avere il richiedente fornito dati falsi o incompleti – Esclusione della colpevolezza in capo al richiedente – Possibile ammissione a quella procedura.
Piano del consumatore - Durata prevista – Criterio da adottarsi perché possa considerarsi compatibile.
Piano del consumatore – Creditori prelatizi - Soddisfazione ultrannuale – Previsione che non comporta mancanza del requisito della fattibilità giuridica – Diritto dei creditori di esprimersi sul punto – Possibilità che si oppongano all'omologazione – Presupposto perché il piano risulti comunque omologabile - Necessario riscontro della sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
Al fine del riconoscimento della qualifica di consumatore ai sensi della L. 3/2012 nei confronti del soggetto sovraindebitato che presenti un piano di composizione della crisi è necessario che il di lui squilibrio patrimoniale sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in tal modo un'insolvenza qualificata, intesa cioè quale stato di illiquidità, vale a dire di rilevante difficoltà per il ricorrente di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero quale definitiva incapacità di adempierle.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento al disposto dell'art. 12 bis, comma 3, della L.3/2012 che dispone che il giudice al fine dell'omologa del piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di adempierle ovvero abbia colpevolmente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, si deve ritenere che l'intermediario finanziatore, nel rispetto dell'art. 124 bis del TUB, debba, laddove risulti necessario per la tutela degli interessi pubblici connessi al mercato creditizio e privatistici afferenti la tutela del cliente, come protetti dal proprio ufficio, escludere la concessione del finanziamento laddove quello risulti non rispettoso del requisito del “merito creditizio”, con la conseguenza che, in mancanza di tale doveroso riscontro, la stipula del contratto, laddove non sia dovuta all'avere il richiedente il finanziamento formito dati falsi o incompleti, risulterebbe riconducibile in relazione causale, solo alla sua persona. Va infatti escluso che il legislatore con la locuzione “colpevolmente” abbia fatto esclusivamente riferimento al rispetto da parte del proponente di regole cautelari, cioè alla c.d. “colpa oggettiva”, anche nelle ipotesi di accesso al credito; logico corollario è che con l'uso di quella locuzione il legislatore abbia invece inteso fare riferimento anche all'elemento psicologico, onde nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore che nel richiedere l'accesso al mercato creditizio confidi, anche a sua protezione, nell'attività di consulenza dovuta dall'intermediario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento alla durata consentita del piano, tale problema va risolto, in assenza di una norma che fissi limiti precisi, in base al principio del massimo soddisfacimento del ceto creditorio che ha il proprio fondamento nell'art. 2740 c.c.. vale a dire nel raffronto con quanto conseguibile nell'alternativa procedura di esecuzione individuale, onde, tenuto conto che la legge Pinto prevede per tale procedura la durata di quattro anni e sei per la formazione del titolo esecutivo da parte di creditori chirografari che ne siano sprovvisti, si può affermare che risulti congruo il piano che preveda, a parità di grado di soddisfazione dei creditori, una durata pari a quella di durata massima di tali giudizi, ovvero un termine maggiore ma che garantisca in proporzione una percentuale di soddisfazione maggiore dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Quanto al disposto dell'art.8, comma 4, della L.3/2012, tale disposizione, nella parte che statuisce che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione, si deve ritenere non escluda che il debitore possa prevedere un piano di rimborso pluriennale in relazione alla parte capiente del credito prelatizio, ragion per cui, in caso di previsione di una ristrutturazione ultrannuale di detti crediti, la stessa non va esaminata sotto il profilo della fattibilità giuridica, bensì della convenienza del trattamento previsto rispetto all'alternativa liquidatoria, onde deve consentirsi ai creditori prelatizi di esprimersi sul piano e, del caso, di opporsi all'omologa sotto il profilo dell'assenza di convenienza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-16-ottobre-2023-est-quaranta
[con riferimento alla terza massima e alla durata consentita del piano e degli accordi di composizione della crisi, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27544 https://www.unijuris.it/node/4910 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834 https://www.unijuris.it/node/4760; con riferimento alla quarta massima, cfr. Tribunale di Avellino, 25 gennaio 2023 https://www.unijuris.it/node/4760].