Corte d’Appello di Venezia - Concordato preventivo ed applicazione del criterio di prudenza che non impone al debitore di inserire nel piano i crediti contestati nella misura quantificata dal creditore.

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Data di riferimento: 
19/02/2024

Appello Venezia, 19 Febbraio 2024. Pres. Passarelli. Est. Petrucco Toffolo.

Concordato preventivo – Mancanza di una fase di accertamento del passivo – Sentenza di omologazione – Crediti ammessi - Decisività al fine di stabilirne l'esistenza, entità e rango – Esclusione – Accertamento non giurisdizionale – Inidoneità a costituire giudicato – fase dell'esecuzione - Effettivo ammontare dei crediti – Accertamento riservato al  giudice ordinario – Successiva falcidia concordataria – Applicazione del criterio di prudenza nell’appostare i crediti contestati -Inserimento nell’elenco secondo l’importo precisato dal debitore – Non obbligatorietà.

Nell’ambito del concordato preventivo non ha luogo una verifica giudiziale e sostanziale dei crediti, contrariamente a quanto accade per l’ammissione al passivo nella procedura fallimentare bensì solo una ricognizione di natura gestionale-amministrativa diretta non già ad accertare l’esistenza e la misura di ciascun credito, ma a determinare quali creditori abbiano diritto a partecipare alla deliberazione sulla proposta concordataria, restando impregiudicata ogni decisione sull’an, sul quantum e sul rango del credito da pronunciarsi in sede di cognizione ordinaria nel giudizio che, eventualmente, il creditore rimane libero di proporre nei confronti del debitore. Il debitore deve pertanto fornire adeguata rappresentazione delle passività, soffermandosi anche sui crediti contestati, ed il commissario giudiziale apporta le necessarie rettifiche all’elenco dei creditori, che è sottoposto al vaglio dal giudice delegato e del tribunale.

Quanto sopra premesso, non appare corretta la tesi secondo cui il criterio di prudenza nell’appostazione dei debiti oggetto di contestazione richiederebbe sempre il relativo inserimento nell’elenco secondo l’importo precisato dal debitore in quanto le conseguenze sarebbero inaccettabili poiché qualunque pretesa di un qualsivoglia soggetto, anche la più sconclusionata, potrebbe paralizzare l’omologazione di un concordato.

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31257/CrisiImpresa?Nel-concordato-preventivo%2C-il-criterio-di-prudenza-non-impone-al-debitore-di-considerare-nel-piano-i-crediti-contestati-nella-misura-quantificata-dal-creditore

 

[Cfr in questa rivista la citata Cass. 33345 del 21 dicembre 2018: https://www.unijuris.it/node/4832 ]

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