Tribunale di Roma – Fallimento e azione di simulazione e revocatoria promosse dal curatore in relazione una serie di trasferimenti: onere probatorio in particolare laddove venga coinvolto un terzo subacquirente.

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Data di riferimento: 
23/03/2024

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 23 marzo 2024 (data della pronuncia) – Giudice Caterina Bordo.

Fallimento – Compravendita immobiliare conclusa dal fallito in bonis – Azione di simulazione relativa alla quietanza attestante l'avvenuto pagamento – Proposizione da parte del curatore – Finalizzazione al recupero del prezzo asseritamente versato – Illimitatezza della prova – Fondamento.

Fallimento – Azione revocatoria fallimentare di compravendita immobiliare - Coinvolgimento del terzo subacquirente – Onere della prova della di lui malafede - Assoggettabilità alle normali regole della revocatoria ordinaria – Fondamento.

Il curatore fallimentare del venditore che agisce per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all'avvenuto pagamento da parte dell'acquirente del prezzo di una compravendita immobiliare al fine di recuperare al fallimento detto prezzo, cumula, con la rappresentanza del fallito ex art. 43 L.F., anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ai sensi dell'art. 1416, comma 2, c.c., con la conseguenza che, agendo egli come "terzo", può, nonostante la dichiarazione che attesta che il versamento del prezzo è avvenuta sia contenuta in un rogito notarile, fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 1416, comma 2, c.c. e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni. La quietanza rilasciata dal creditore all'atto del pagamento non può infatti essere opposta al curatore quale confessione stragiudiziale del pagamento stesso, ex art. 2735 c.c., atteso che tale confessione è valida solo nel giudizio in cui siano parti l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza, mentre il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo; vieppiù tale inefficacia probatoria si verifica quando, come nel caso di specie, trattasi peraltro di "documento" privo di data certa anteriore al fallimento e dunque, a maggior ragione, non opponibile alla curatela attrice. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Pur dovendosi riconoscere che la revocatoria ordinaria e quella fallimentare presentano identità sostanziale e funzionale, come è confermato sia dalla norma di collegamento dell'art. 2904 c.c. che da quella speculare dell'art. 66, comma 1, L.F., deve ritenersi che l'art. 67 di tale legge, non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano subacquistato dal primo acquirente dal debitore fallito, è inapplicabile agli atti di acquisto di tali subacquirenti. La posizione di costoro, invece, resta regolata dalla disciplina dell'azione revocatoria ordinaria e, quindi, dalla norma dell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., che fa salvi i diritti subacquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, con la conseguenza che i subacquirenti a titolo oneroso da chi abbia acquistato dal fallito restano esposti all'esercizio da parte del curatore di detta azione ove abbiano acquistato in mala fede e subiscono l'effetto pregiudizievole dell'inefficacia dell'atto intervenuto fra il debitore fallito ed il suo avente causa diretto e loro dante causa. La relativa azione, sotto il profilo della prova della malafede del subacquirente, non trovando applicazione l'art. 67 L.F. (ed in particolare la presunzione di cui al comma 1 di tale norma e la correlata inversione dell'onere della prova), resta soggetta alle normali regole della revocatoria ordinaria e, pertanto, incombe al curatore (che ha l'onere di dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione, secondo la normale regola di cui all'art. 2697 c.c.), dare la prova della suddetta mala fede, da individuarsi nella consapevolezza, da parte del subacquirente, della circostanza che l'atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ai sensi dell'art. 67 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31302/CrisiImpresa?Azione-revocatoria-fallimentare-e-azione-nei-confronti-del-sub-acquirente#google_vignette

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-23-marzo-2024-est-bordo

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: