Corte di Cassazione (5882/2025) - Decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore, decreto di trasferimento dei beni ed imposta di registro.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/03/2025

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 05 Marzo 2025, n. 5882. Pres. Socci. Est. Liberati.

Esecuzione del concordato fallimentare - Omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore - Decreto di trasferimento dei beni del giudice delegato - Assoggettamento ad imposta di registro - Esclusione - Fondamento

In tema di imposta di registro, il decreto di trasferimento dei beni, emesso dal giudice delegato in esecuzione del decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore, non è assoggettabile ad imposizione, poiché il trasferimento di ricchezza si produce immediatamente con il decreto di omologazione, al quale va applicata l'imposta. (massima ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33107/CrisiImpresa?Decreto-di-trasferimento-dei-beni-del-giudice-delegato-in-esecuzione-del-decreto-di-omologazione-del-concordato-fallimentare-con-terzo-assuntore

[Cfr in questa rivista Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 14 novembre 2023, n. 31590 – https://www.unijuris.it/node/7474 ; Commissione Tributaria di Napoli, Sez. I,  05 aprile 2022 –  https://www.unijuris.it/node/6237 ed altre al seguente link: https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=registro&f%5B0%5D=field_diritto_fallimentare%3A78 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: