Corte di Cassazione (5882/2025) - Decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore, decreto di trasferimento dei beni ed imposta di registro.

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 05 Marzo 2025, n. 5882. Pres. Socci. Est. Liberati.
Esecuzione del concordato fallimentare - Omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore - Decreto di trasferimento dei beni del giudice delegato - Assoggettamento ad imposta di registro - Esclusione - Fondamento
In tema di imposta di registro, il decreto di trasferimento dei beni, emesso dal giudice delegato in esecuzione del decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore, non è assoggettabile ad imposizione, poiché il trasferimento di ricchezza si produce immediatamente con il decreto di omologazione, al quale va applicata l'imposta. (massima ufficiale)
[Cfr in questa rivista Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 14 novembre 2023, n. 31590 – https://www.unijuris.it/node/7474 ; Commissione Tributaria di Napoli, Sez. I, 05 aprile 2022 – https://www.unijuris.it/node/6237 ed altre al seguente link: https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=registro&f%5B0%5D=field_diritto_fallimentare%3A78 ]