Corte di Cassazione (35840/2025) – In materia di confisca del profitto da reato ex art. 12 bis D. Lgs. 74/2000, l’integrale adempimento del debito tributario a seguito di transazione fiscale intervenuta in sede concorsuale ne impedisce la sopravvivenza.
Corte di Cassazione, Sez. III penale,03 novembre 2025, n. 35840 – Pres. Gastone Andreazza, Rel. Andrea Gentili.
Confisca tributaria – Concordato e transazione fiscale – Avvenuto adempimento in quella sede della pretesa tributaria – Effetto liberatorio dell’ablazione nel rispetto del principio di proporzionalità e per assenza di giusta causa.
In tema di omesso versamento dell'IVA, l'integrale adempimento del debito tributario, in esito a transazione fiscale intervenuta nell'ambito di procedura concorsuale regolata dalla legge fallimentare applicabile "ratione temporis", esclude il mantenimento della confisca, anche per equivalente, del profitto del reato ex art. 12-bis d.lgs. 74 del 2000., venendo meno il nesso di strumentalità tra l'ablazione delle somme corrispondenti alle imposte evase e l'esigenza del loro recupero. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che tale principio trova applicazione anche nel caso in cui vi sia divergenza tra la quantificazione amministrativa dell'imposta oggetto di transazione e quella effettuata in sede penale, trattandosi di una differenza fisiologicamente connaturata alla definizione concordata del debito. (Massima Ufficiale)
[in tema di incidenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. con transazione fiscale ex art 182 ter sul quantum dovuto quale profitto di un reato tributario e, con esso, della somma da assoggettare a confisca, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. III penale, 05 dicembre 2024 https://www.unijuris.it/node/8148; la Corte con riferimento a quella decisione ha precisato che la circostanza che nella fattispecie l'accordo fra il contribuente e la Amministrazione finanziaria sia intervenuto in relazione ad un concordato fallimentare e non ad un concordato preventivo, non pareva modificare sensibilmente i termini della questione, non potendo ciò costituire fattore ostativo all'applicazione del principio generale secondo cui “se non vi è pretesa tributaria, nemmeno vi può essere confisca”,, pena la violazione del principio di proporzionalità e l'attribuzione alle finanze erariali di somme non più dovute in assenza di giusta causa]..
