Tribunale di Pisa - Composizione negoziata: la richiesta di conferma e proroga delle misure protettive non può essere accolta se in base alla documentazione allegata il piano non risulti quantomeno delineato e fondato.
Tribunale di Pisa, Volontaria giurisdizione, 28 marzo 2025 – Giudice Laura Pastacaldi.
Composizione negoziata – Istanza di conferma e proroga delle misure protettive – Documentazione da allegarsi – Tempestività e completezza della stessa – Presupposto necessario perché la richiesta possa venir accolta.
Il ricorso ex art. 19 C.C.I. con cui il debitore in sede di composizione negoziata della crisi chiede la conferma e la proroga delle misure protettive prevede al secondo comma che il debitore alleghi una serie di atti e documenti di cui deve, per potersi proficuamente affacciare a quella procedura, essere pertanto già in possesso (v. i bilanci e l’elenco dei propri creditori) o di cui deve prospetticamente (e per tempo) essere in grado di dotarsi. La norma sembra dunque richiedere che l’impresa si affacci alla composizione negoziata con una proposta che, sebbene modificabile nel corso delle trattative, sia tuttavia già chiaramente delineata e fondata su una solida base documentale; in tal senso, l’Esperto attesta la completezza della documentazione e la fattibilità del piano in base ai dati in suo possesso. [nello specifico il Tribunale ha rigettato la richiesta essendo tali documenti stati prodotti solo dopo la scadenza delle misure protettive e risultando al momento della decisione ancora largamente incompleti stante che sia la falcidia dei creditori, sia l’ingresso di un terzo socio e di nuovi fornitori, su cui il piano astrattamente intendeva fondarsi, non risultavano, come rilevato dallo stesso Esperto, sufficientemente supportati e lo stato delle trattative non consentiva di delineare con chiarezza e con il giustificato grado di dettaglio il contenuto dello stesso]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
