Corte di Cassazione (15801/2025) – Opposizione allo stato passivo e deposito telematico: esito negativo della quarta pec ed onere del ricorrente di attivarsi con un secondo deposito o con richiesta di rimessione in termini.

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Data di riferimento: 
16/06/2025

Corte di Cassazione, sez. I, 16 giugno 2025, n. 15801 – Pres. Dott. Francesco Terrusi, Consigliere relatore dott. Alberto Pazzi

Fallimento – Deposito telematico – Esito quarta pec non favorevole – Onere di attivazione in capo alla parte ricorrente.

Fallimento – Deposito telematico - Esito quarta pec non favorevole – Onere di attivazione in capo alla parte ricorrente – Rimedi alternativi - Secondo deposito continuazione del primo – Rimessione in termini.

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Deposito telematico – Utilizzo registro diverso da quello degli affari contenziosi – Mera irregolarità.

In tema di deposito telematico del ricorso ex art. 98 L. fall., nell'ipotesi in cui la quarta PEC dia esito negativo, spetta alla parte ricorrente attivarsi immediatamente per rimediare al mancato perfezionamento del deposito, provvedendo alternativamente, a secondo i casi, a rinnovarlo, previa contestazione delle ragioni del rifiuto della cancelleria, o a formulare tempestivamente un'istanza di rimessione in termini ove la decadenza non sia ad essa imputabile.  (Massima ufficiale)

In assenza delle p.e.c. successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta p.e.c. diano esito non favorevole), la parte non può ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, ha l’onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta p.e.c.) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività; Cass. 6743/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. 1348/2024, in motiv.). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Il deposito del ricorso ex art. 98 l. fall. effettuato in via telematica utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi (ad esempio, quello relativo alla volontaria giurisdizione) non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca un’espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, giacché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti (Cass. 15243/2022). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-13-giugno-2025-n-15801-pres-terrusi-est-pazzi

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33363/CrisiImpresa?Opposizione-allo-stato-passivo-e-mancato-perfezionamento-del-deposito-telematico

[In questa rivista, in merito alla prima massima: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 23 luglio 2021, n. 21249 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/5763]

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