Corte di Cassazione (19591/2025) – Dichiarazione di fallimento: anche la natura del credito dell'unico soggetto istante può assumere rilievo al fine del riscontro dello stato di insolvenza se credito retributivo da lavoro dipendente.

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Data di riferimento: 
15/07/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 luglio 2025, n. 19591 – Pres. Luigi Abete, Rel. Filippo D'Aquino.

Dichiarazione di fallimento – Riscontro dello stato di insolvenza – Presupposto – Riscontrabilità anche nel caso di unico creditore istante – Rilevanza che trattasi in particolare di lavoratore dipendente portatore di un credito derivante da tale status.

Ai fini della declaratoria di fallimento la sussistenza dello stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga a indice oggettivo di tale situazione. A tal fine, assume rilievo decisivo la natura del credito del creditore istante, credito retributivo da lavoro dipendente (quota TFR), credito che – a differenza dell’inadempimento dei crediti commerciali, che può trovare anche giustificazione nei rapporti intercorsi tra le parti – è fortemente sintomatico dell’incapacità dell’imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33431/CrisiImpresa?La-Cassazione-sul-mancato-pagamento-del-credito-di-lavoro-quale-elemento-fortemente-sintomatico-dello-stato-di-insolvenza

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. VI, 03 Aprile 2019, n. 9297 https://www.unijuris.it/node/4810].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: