Corte di Cassazione (10813/2025) – Cessione d’azienda con riserva di proprietà: se l’effetto traslativo non è si è ancora perfezionato, in caso di subentro del curatore, il credito per il residuo prezzo ha natura prededucibile.
Corte di Cassazione, sez. I, 24 aprile 2025, n. 10813 – Pres. Dott. Alberto Pazzi, Consigliere relatore dott. Cosmo Crolla
Fallimento – Cessione d’azienda con riserva di proprietà – Effetto traslativo – Subingresso del curatore – Obblighi – Prededuzione del prezzo.
Ricorso per Cassazione – Motivi – Omesso esame di un fatto storico, principale o secondario- Esclusa l’omessa valutazione di deduzioni difensive.
In tema di cessione di azienda con riserva di proprietà, quando l'effetto traslativo non si è ancora perfezionato al momento della dichiarazione di fallimento del cessionario, il curatore fallimentare, ove opti per il subingresso nel rapporto, ai sensi degli artt. 72, comma 1, e 73, comma 1, l.fall., assume, a carico della massa, tutte le obbligazioni correlate all'esecuzione del contratto, tra cui essenzialmente quella di pagare in prededuzione le residue rate del prezzo, non essendo evidentemente logico che, a fronte dell'integrale adempimento della propria obbligazione in corso di procedura, il terzo cedente debba subire una falcidia del suo credito. (massima ufficiale)
L'art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c. (come riformulato dall'art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14802/2017 e 26305/2018) e di elementi di valutazione. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
