Tribunale di Lanciano - Composizione negoziata: la richiesta di riconoscimento di particolari misure cautelari non merita di trovare accoglimento in difetto dei requisiti di specificità e pericolo sottesi alla concessione.

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Data di riferimento: 
13/05/2025

Tribunale di Lanciano, Volontaria giurisdizione affari concorsuali, 13 maggio 2025 – Pres. f.f. Massimo Canosa, Rel. Chiara D'Alfonso, Giud. Giovanni Nappi.

Composizione negoziata – Istanza di sopensione dell’incasso e/o pagamento di rate e/o mutui, contratti, accordi, piani di rientro, prestiti – Richiesta da considerarsi come di riconoscimento di una misura cautelare – Requisiti perché possa trovare trovare accoglimento – Necessità che sia formulata in modo specifico e sia chiarita la ragione di pericolo che la giustifica.

Laddove in sede di composizione negoziata il debitore richieda che il tribunale, oltre a procedere alla conferma di misure protettive tipiche, riconosca una misura da considerarsi cautelare per la sospensione dell’incasso e/o pagamento di rate e/o mutui, contratti, accordi, piani di rientro, prestiti, ed in ogni caso del pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell’esperto, quest'ultima istanza si deve ritenere non meriti di trovare accoglimento in difetto dei requisiti di specificità e pericolo sottesi alla concessione e, in particolare, e in assenza della indicazione dei soggetti cui tali mutui e contratti si riferiscano e nei confronti dei quali avrebbe dovuto essere sollecitato il contraddittorio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33160/CrisiImpresa?Composizione-negoziata-e-onere-di-specificazione-delle-misure-cautelari

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza