Tribunale di Milano - Composizione negoziata della crisi: limiti di riconoscibilità di specifiche particolari misure cautelari.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e Crisi d'Impresa, 04 luglio 2025 (data della pronuncia) – Giud. Laura De Simone.
Composizione negoziata – Durata massima delle misure protettive – Limite di 240 giorni da considerarsi riferito aquelle tipiche generalizzata – Possibilità del riconoscimento di misure cautelari specifiche nei confronti di destinatari determinati – Fondamento.
Composizione negoziata – Istanza cautelare di ripristino della disponibilità di somme pignorate – Istanza di cancellazione di iscrizioni ipotecarie – Inaccoglibilità – Ragioni sottostanti.
In sede di composizione negoziata, il termine di 240 giorni di durata massima delle misure protettive stabilito dall’art. 19, comma 5, C.C.I. va riferito, per espressa previsione, alle misure generalizzate che paralizzano l’introduzione o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Se nell'approssimarsi della scadenza ultima di dette misure è pertanto richiesto un provvedimento cautelare specifico nei confronti di destinatari determinati, finalizzato ad assicurare provvisoriamente l’esito delle trattative, non si realizza un’elusione del termine di legge ma si garantisce una tutela interinale personalizzata per lo specifico debitore e per le peculiari esigenze delle trattative in corso con i creditori. La composizione negoziata descrive, infatti, un itinerario orientato, modulabile per mezzo dell’ausilio di tutti gli strumenti normativamente disponibili, sino a quando gli stessi si mostrino concretamente adoperabili per il raggiungimento del fine ultimo rappresentato dal risanamento della realtà produttiva, e sempre che non siano lesi i diritti dei creditori in misura maggiore rispetto a quello che subirebbero nell’alternativa liquidatoria concorsuale che è sullo sfondo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Deve, pur nell'operatività nell'ambito della composizione negoziata di misure protettive volte ad inibire l'avvio e la prosecuzione di azioni esecutive, essere ciò nonostante rigettata una istanza – conseguente ai pignoramenti presso terzi medio tempore introdotti – volta alla liberazione dei conti correnti e al ripristino della disponibilità delle somme già sottoposte a vincolo, laddove, con riferimento a tali somme, la debenza non sia contestata e non si configuri alcuna sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi compiuti, ciò in quanto, anche in quel contesto, la sospensione del processo esecutivo può solo operare ex nunc, secondo la regola generale dettata dall’art. 626 c.p.c. ed in quanto la misura richiesta contrasterebbe con i principi di provvisorietà e strumentalità propri della tutela cautelare, determinando una devoluzione definitiva delle somme. Parimenti, non può essere accolta una richiesta cautelare di cancellazione di un’iscrizione ipotecaria, trattandosi di misura dal carattere irreversibile e, pertanto, incompatibile con la natura tipicamente temporanea e provvisoria dei provvedimenti cautelari; a tal proposito, si rammenta che, ai sensi dell’art. 2884 c.c., la cancellazione dell’ipoteca può essere disposta solo in presenza di una statuizione giurisdizionale passata in giudicato ovvero di un provvedimento definitivo adottato dall’autorità competente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-4-luglio-2025-est-de-simone
[con riferimento alla prima massima, cfr. nello stesso senso in questa rivista: Tribunale di Milano, 07 luglio 2024 https://www.u]nijuris.it/node/8007 e Tribunale di Imperia, 20 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7646],
