Corte di Cassazione (22403/2025) – In sede di concordato preventivo proposto da una fondazione il credito dell'ente pubblico che l'ha costituita e finanziata non va considerato postergato e può essere ammesso al passivo in concorso con gli altri.

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Data di riferimento: 
04/08/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 agosto 2025, n. 22403 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.

Concordato preventivo proposto da una fondazione – Ente pubblico che l'ha costituita e finanziata – Insinuazione al passivo – Credito da considerarsi postergato – Esclusione – Fondamento.

La postergazione del credito per la restituzione dei finanziamenti dei soci, ai sensi dell'art. 2467 c.c., e dei finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-quinquies c.c., in quanto facente parte della disciplina tipica delle società di capitali, non si estende e quindi non si applica all'ipotesi di finanziamento di un ente pubblico in favore di una fondazione da esso costituita, quantunque l'atto costitutivo e lo statuto riservino all'ente pubblico un ruolo dominante nella designazione degli amministratori della fondazione. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33672/CrisiImpresa?La-postergazione-del-credito-per-la-restituzione-dei-finanziamenti-dei-soci-si-applica-all%27ipotesi-di-finanziamento-di-un-ente-pubblico-in-favore-di-una-fondazione-da-esso-costituita%3F

[in tema di applicabilità della postergazione ex art. 2467 c,c, anche nei confronti dei finanziamenti eseguiti dai soci di una società per azioni di modeste dimensioni, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 giugno 2018 n. 16291 https://www.unijuris.it/node/4211]

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: