Corte di Cassazione (22964/2025) – Contratto di factoring pro solvendo: in caso di fallimento del cedente il credito del factor, laddove l'escussione del debitore ceduto non abbia ancora avuto luogo, va ammesso al passivo con riserva.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 agosto 2025, n. 22964 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Filippo D'Aquino.
Contratto di factoring pro solvendo - Funzione di garanzia atipica - Intervenuto fallimento del cedente – Factor – Domanda di insinuazione al passivo del credito per anticipazioni - Natura condizionale – Necessaria preventiva escussione del debitore ceduto – Ammissione al passivo con riserva nel caso non sia ancora avvenuta.
La cessione di credito, stipulata in occasione di un finanziamento, assume funzione di garanzia atipica, paragonabile nei suoi effetti a quella tipica prevista dalla legge nei casi consimili di pegno di crediti; ne consegue che qualora, dopo la cessione pro solvendo del credito, si verifichi il fallimento del cedente, il credito trasferito al cessionario - il quale, in relazione alla garanzia della solvenza, è tenuto ad escutere in primo luogo il debitore ceduto ex art. 1267, comma 2, c.c. - è trattato nei confronti del fallito alla stregua di un credito condizionale, a tenore dell'art. 55, comma 3, L. fall., sicché, ai sensi dell'art. 95, comma 2, L. fall., esso deve essere ammesso al passivo con riserva, con conseguente obbligo di accantonamento, nella distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo fallimentare, delle quote assegnate al creditore. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-i-9-agosto-2025-n-22964-pres-terrusi-est-daquino
