Tribunale di Milano – Non risulta ammissibile l’accesso alla composizione negoziata sulla base di un piano meramente liquidatorio salvo sia previsto che l’impresa risanata riprenda poi a svolgere la sua attività.
Tribunale di Milano, Sez Crisi d’Impresa, 03 luglio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Sergio Rossetti, Giud. Luisa Vasile.
Composizione negoziata della crisi d'impresa – Piano meramente liquidatorio – Inammissibilità salvo preveda la ripresa dell’attività a risanamento conseguito – Fondamento.
Deve affermarsi come non sia dato l’accesso alla composizione negoziata sulla base di un piano meramente liquidatorio allorquando non sia previsto che, all’esito della composizione, l’azienda risanata prosegua nella propria attività caratteristica, ciò in quanto a norma dell’art. 12 C.C.I. deve risultare “ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa” e, a norma dell’art. 17, comma 5, l’esperto deve costantemente vigilare sulla sussistenza di concrete prospettive che tale risanamento possa aver luogo, dandone, in caso contrario, immediata notizia all’imprenditore e al segretario generale per la conseguente archiviazione di quel percorso. Detta interpretazione risulta coerente con il disegno complessivo del legislatore del codice della crisi stante che, allorquando le prospettive di risanamento, come inizialmente ipotizzate ricorrenti, definitivamente tramontino consente comunque all’imprenditore di buona fede la possibilità di accedere al concordato semplificato, ma che, viceversa, laddove fin dall’inizio tali prospettive risultino insussistenti, perché l’impresa è ormai definitivamente cessata e non può pertanto proseguire nella propria attività caratteristica, costringe l’imprenditore ad accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o ad una procedura di natura liquidatoria soggiacendo ai conseguenti oneri. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
