Corte di Cassazione (17477/2025) – La notifica da parte dell’ufficiale giudiziario dell’atto con cui è proposta un’azione revocatoria ordinaria interrompe il decorso del termine quinquennale previsto per l’esercizio di tale azione.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 29 giugno 2025, n. 17477 – Pres. Luigi Alessandro Scarano, Re. Paqualina Anna Piera Condello.
Esercizio di azione revocatoria ordinaria – Termine quinquennale entro il quale deve essere proposta perché non risulti prescritta – Consegna dell'atto con cui tale azione è avviata all'ufficiale giudiziario per la notifica – Momento che si deve ritenere interrompa il decorso della prescrizione – Ragione sottostante.
L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. (Massima Ufficiale)
[nello stesso senso, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 3, 09 settembre 2022, n. 26543 https://www.unijuris.it/node/6539; e, con precisazioni quanto alla differenza tra notificante e notificato in riferimento alla notifica di atti giudiziari e quanto all’essere la regola della scissione degli effetti della notifica valida anche al diverso fine dell’interruzione della prescrizione: Corte di Cassazione, Sez. Un., 09 dicembre 2015 n. 24822 https://www.unijuris.it/node/2786].
