Tribunale di Lecce – L’inserimento di un credito nei confronti della procedura all’interno di una proposta di concordato preventivo non costituisce ricognizione di debito.

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Data di riferimento: 
14/11/2025

Tribunale di Lecce, Sez. III civ., 14 novembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Maria Gabriella Perrone, Rel. Vincenzo Cantelli, Giud. Annafrancesca Capone.

Proposta di concordato preventivo – Inserimento da parte del proponente di un credito nei confronti della procedura – Circostanza non costituente ricognizione di debito – Ragione sottostante.

L’inserimento di un dato credito nei confronti della procedura all’interno di una proposta di concordato preventivo non costituisce ricognizione di debito, esso infatti: - da un lato, ha mera finalità informativa, nel senso che rende edotti i creditori della composizione del passivo (anche con riferimento ai crediti contestati o solo potenziali), consentendo loro di esprimere un voto informato; - dall’altro lato, è meramente funzionale all’individuazione dei creditori con diritto al voto, consentendo, tra le altre, al giudice delegato di ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini dell’esercizio del voto (art. 176 L.F.), con valutazione che non comporta alcun riconoscimento sostanziale dei crediti e che infatti può essere oggetto di rivalutazione da parte del Tribunale in sede di omologazione del concordato, una volta raggiunta la maggioranza. [nello specifico, con riferimento ad un credito che derivava da prestazioni rese, nel corso di una precedente procedura promossa dal debitore poi fallito, da un dottore commercialista incaricato della redazione dell’attestazione del piano di risanamento previsto dall’art. 67, comma 3, lett. d), L.F., credito poi dallo stesso debitore riconosciuto in sede di presentazione di una domanda di apertura di un concordato preventivo come poi sfociato nel fallimento nel corso del quale quello stesso professionista aveva proposto istanza di insinuazione al passivo, il Tribunale ha considerato che quel credito risultasse prescritto in ragione del tempo intercorso tra il suo insorgere e il momento di proposizione di quella domanda, ciò in quanto l’essere lo stesso stato inserito nella precedente sede concordataria dalla debitrice in bonis non poteva per la ragione di cui sopra aver avuto un effetto interruttivo di quella ragione di estinzione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34028/CrisiImpresa?Sulla-prescrizione-del-credito-dell%E2%80%99attestatore-del-piano-di-risanamento-ex-art.-67-l.f

[quanto al fatto che l'elenco dei creditori previsto dall'art. 161, comma 2, lett. b), L.F., che sia stato depositato dall'imprenditore unitamente alla domanda di concordato preventivo, non possa assumere valore confessorio nel successivo fallimento del medesimo, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 09 maggio 2018, n. 11197 https://www.unijuris.it/node/4432].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: