Tribunale di Torino - Concordato minore: considerazioni in tema di ragioni generali di inammissibilità e, se liquidatorio, di congruità specifica dell’apporto di finanza esterna.
Tribunale di Torino, Sez. Procedure Concorsuali, 09 settembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice Carlotta Pittaluga.
Procedura di concordato minore - Commissione di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori – Ragione di inammissibità – Assenza di colpa grave in capo al proponente – Presupposto viceversa non necessario.
Concordato minore liquidatorio – Apporto di risorse esterne in misura apprezzabile – Presupposto necessario – Riferimento da considerarsi riferito all’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda – Valutazione da eventualmente estendersi alle risorse ricavabili nei successivi 36 mesi nello scenario della liquidazione controllata – Esclusione.
Nella procedura di concordato minore, tra le ragioni di inammissibilità, è prevista la commissione di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 77 C.C.I.), non è viceversa richiesta l’assenza di colpa grave, come invece prescritto dall’art. 69 C.C.I. per la ristrutturazione dei debiti del consumatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel concordato minore liquidatorio, l’art. 74, comma 2, C.C.I. prevede, alla luce della modifica introdotta dal D. Lgs. 136/2024, la necessità dell’apporto di risorse esterne “che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda” (misura non quantificata a differenza di quanto previsto ai sensi dell’art. 84, comma 4, C.C.I. nel caso del concordato preventivo), per cui, per valutare se la proposta risulti ammissibile, occorre fare riferimento al patrimonio del proponente presente alla domanda di accesso e non all’attivo prospetticamente dallo stesso ricavabile nello scenario liquidatorio alternativo (liquidazione controllata) [nello specifico, la proposta aveva ad oggetto l’indebitamento residuo di una società minore di cui era cessata l’attività e di cui il proponente, lavoratore dipendente, doveva rispondere quale ex socio illimitatamente responsabile e, dunque, per valutare che la finanza esterna apportasse effettivamente quel tipo di incremento, si doveva ritenere non andasse considerato, come prospettato da uno dei creditori non favorevole all’avvio di quella procedura, anche il differenziale mensile tra reddito mensile conseguito e necessario al mantenimento della famiglia, ricavabile dal debitore all’esito dei 36 mesi di durata della liquidazione controllata]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
