Tribunale di Milano - Composizione negoziata: la pendenza della procedura ha effetto preclusivo dell’avvio, a seguito di denuncia di pregresse irregolarità nella gestione societaria, ex art. 2409 c.c. di apposite ispezioni.
Tribunale di Milano, Sez. XV civile - Specializzata in materia di impresa, 11 aprile 2025 (data della pronuncia) – Pres. Angelo Mambriani, Rel. Nicola Fascilla, Giud. Daniela Marconi.
Composizione negoziata - Avvenuta segnalazione di pregresse irregolarità nella gestione societaria - Avvio tempestivo di tale procedura – Effetto preclusivo dello svolgimento di ispezioni al riguardo – Ragione sottostante.
La pendenza di una procedura di composizione negoziata della crisi avviata tempestivamente, con l’intervento di un esperto indipendente e la supervisione del Tribunale, impone una valutazione prudenziale circa l’opportunità di adottare, a seguito di segnalazione da parte dei sindaci della proponente che, come da comunicazioni a loro fatte ai sensi dell’art. 25 novies C.C.I., avevano riscontrato gravi irregolarità pregresse nella gestione societaria, i provvedimenti ex art. 2409 c.c., in quanto un ordine di ispezione potrebbe interferire con l’equilibrio di trattative che risultino correttamente avviate e ostacolare il risanamento ed in quanto il fatto che tali irregolarità non risultino attuali assicura o che al momento, anche qualora in precedenza sussistenti, non risultino pregiudizievoli, in quanto la prosecuzione del percorso negoziale assicura protezione adeguata alla società. (Pierluigi Ferrinim- Riproduzione riservata)
