Tribunale di Parma - Composizione negoziata: durata delle misure protettive e cautelari ed eventuale proroga o revoca delle stesse. Misura cautelare che destina a favore della procedura i canoni futuri di locazione di beni pignorati.

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Data di riferimento: 
26/01/2026

Tribunale di Parma, Sez. II civ. – Settore Procedure Concorsuali ed Esecuzioni, 26 gennaio 2026 (data della pronuncia) – Giudice Enrico Vernizzi.

Composizione negoziata – Riconoscimento di misure protettive cautelari - Criterio cui attenersi per stabilirne la durata – Possibilità che venga abbreviata o revocata.

Composizione negoziata – Riconoscimento di misure protettive cautelari – Prorogabilità della durata stabilita - Modalità e presupposti.

Composizione negoziata – Beni immobili che risultano pignorati – Destinazione dei canoni di locazione futuri su un apposito conto gestito dall’Esperto - Possibile riconoscibilità di una misura cautelare in tal senso – Presupposti necessari – Limiti di durata.

In sede di composizione negoziata, la durata delle misure protettive o cautelari deve essere stabilita in proporzione al tempo presumibilmente necessario a porre in essere trattative idonee e funzionali al risanamento dell’impresa, fermo restando che, su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'Esperto, il giudice che le ha emesse, può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocarle, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. (art. 19, comma 6, C.C.I.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’eventuale proroga delle misure non potrà essere concessa su mere dichiarazioni unilaterali dell’istante (ovvero in assenza di riscontro circa l’effettiva pendenza delle trattative) e non potrà prescindere da un’aggiornata e dettagliata relazione riguardo alla situazione finanziaria ed economico-patrimoniale, nonché da un’argomentata e specificamente motivata informativa dell’Esperto anche riguardo allo strumento prescelto dalla ricorrente per il risanamento della condizione di crisi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Può, quale misura cautelare atipica, trovare accoglimento l’istanza volta a che sia disposto il versamento su un conto corrente dedicato all’ordine dell’Esperto dei canoni di locazione futuri, vale a dire successivi al riconoscimento della stessa, di immobili pignorati laddove quella misura risulti funzionale al piano di risanamento (fumus boni juris), il mancato riconoscimento sia in grado di compromettere la continuità aziendale (periculum in mora), e il sacrificio imposto ai creditori interessati risulti funzionale al soddisfacimento dell’intero ceto creditorio e soltanto temporaneo (requisito di proporzionalità), ferma restando l’immediata retrocessione delle somme versate in favore delle procedure esecutive immobiliari, su segnalazione dell’Esperto come tenuto a eseguire una costante verifica in tal senso, in caso di revoca delle misure cautelari o di esito negativo delle trattative e di conseguente archiviazione della composizione negoziata (Pierluigi Ferrini – Retribuzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-26-gennaio-2026-est-vernizzi

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34384/CrisiImpresa?Composizione-negoziata%3A-misura-cautelare-atipica-della-destinazione-dei-canoni-di-locazione-futuri

[in tema di vaglio che il giudice, in sede di composizione negoziata, al fine del riconoscimento di misure protettive e cautelari, deve, almeno nella fase iniziale di quella procedura, svolgere, in particolare con riferimento alla possibilità che si addivenga, mediante lo svolgimento di trattative condotte in senso positivo con i creditori, ad individuare iniziative idonee a conseguire, anche in presenza di uno stato di insolvenza, il necessario risultato rappresentato dal risanamento dell’impresa, cfr. in questa rivista: Tribunale di Prato, 22 aprile 2022 https://www.unijuris.it/node/6239; Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6785; Tribunale di Roma, 10 ottobre 2022 https://www.unijuris.it/node/6524; Tribunale di Bologna, 08 novembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6548 e Tribunale di Bergamo, 25 maggio 2022 https://www.unijuris.it/node/6324].

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza