Tribunale di Messina – Lo stato di ammesso alla procedura di concordato semplificato non preclude al soggetto che sia stato convenuto in un giudizio e alla controparte di esperire il tentativo di mediazione come da ordinanza del giudice.
Tribunale di Messina, 22 ottobre 2025 (data della pronuncia) – Giudice Onorario Carmela Barbaro.
Concordato semplificato – Soggetto convenuto in un giudizio per il quale la mediazione risulti obbligatoria o decisa discrezionalmente dal giudice - Accesso a quella procedura concorsuale – Dovere delle parti di comunque introdurre il giudizio di mediazione – Fondamento.
La circostanza che in particolare una società, come nello specifico convenuta in un giudizio in materia di “contratto d’opera”, si trovi in stato di concordato semplificato non esclude la possibilità per le parti di esperire il tentativo di mediazione come da ordinanza pronunciata dal giudice nel corso di un processo nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 5-quater del D. Lgs. 28/2010 o in virtù dell’essere in quella materia la mediazione con il D. Lgs. 149/2022 divenuta obbligatoria , ben potendo comunque le parti valutare soluzioni conciliative compatibili con la procedura concorsuale in corso; al riguardo va precisato che il concordato semplificato di cui all'art. 25-sexies C.C.I. pur connotato da specifiche che lo distinguono dal concordato preventivo, rientra al pari di quest'ultimo nell'alveo delle procedure concorsuali, ma tale qualificazione non comporta, seppure il secondo comma , terza alinea, richiami alcuni articoli che hanno a che fare con quel procedimento (artt. 6, 46, 94 e 96) automaticamente l'impossibilità di partecipare a procedure di mediazione civile proprio in considerazione delle dette caratteristiche che non comportano una totale cristallizzazione dei rapporti giuridici del debitore, ciò anche in quanto il vincolo contemplato dall’art. 117, primo comma C.C.I. che opera nei confronti dei creditori concorsuali non preclude affatto la possibilità di definire transattivamente singole posizioni creditorie attraverso strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
