Corte d’Appello di Genova - Concordato semplificato “prenotativo”: rapporto tra il termine decadenziale previsto dall’ art. 25 sexies e quello contemplato dall’art. 44 C.C.I. Portata della decisione della Corte d’appello.
Corte d’Appello di Genova, Sez. I ci. – Volontaria, 30 ottobre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rosella Silvestri, Cons. Rel. Francesca Traverso, Cons. Enrica Drago.
Concordato semplificato – Domanda con riserva – Non interdipendenza tra termine decadenziale previsto dall’art. 25 sexies, primo comma, C.C.I. e termine ex art. 44, primo comma, lettera), C.C.I. – Fondamento.
Procedure concorsuali – Decisione in termini di ammissibilità in rito di una domanda di ammissione - Funzione del giudice d’appello – Portata della decisione di quello in caso di accoglimento dell’impugnazione – Rimessione necessaria degli atti al Tribunale per la decisione nel merito.
Con riferimento ad una domanda di concordato semplificato prenotativo come resa possibile alla luce della modifica apportata dal D. Lgs. 136/2024 all’art. 25 sexies, primo comma, C.C.I, si deve ritenere, non potendosi contraddire il tenore letterale della norma, né introdurre limiti non previsti dal testo legislativo, che il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione ex art. 17, comma 8, C.C.I. dell’esperto, resa al termine della composizione negoziata, si riferisca esclusivamente al momento della presentazione di quella domanda e non anche a quello fissato dal giudice entro cui deve aver luogo, ai sensi dell’art. 44, primo comma, lettera a) C.C.I. il deposito della proposta e del piano, termine quest’ultimo che decorre dall’iscrizione es art. 45, secondo comma, C.C.I. del decreto del tribunale che lo riconosce nel registro delle imprese e può estendersi da trenta a sessanta giorni, con possibile proroga fino ad ulteriori sessanta giorni, senza alcun vincolo, dunque, derivante dal diverso termine entro il quale la domanda di concordato semplificato deve essere presentata per risultare ammissibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La Corte d’appello, nel caso in cui ritenga ammissibile in rito una domanda di concordato preventivo andando di contrario avviso da quanto opinato in proposito dal tribunale, deve rimettere la stessa al primo giudice perché la valuti nel merito; ciò a prescindere dal giudizio che si intenda dare sulla domanda concordataria (e dunque anche nel caso in cui, come nella specie, il collegio del reclamo ritenga nel merito tale istanza inammissibile), non potendosi configurare la disciplina dell’impugnazione in termini diversi secundum eventum, a seconda della soluzione che si intenda attribuire alla questione in esame” (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla seconda massima, quanto al dovere la Corte d’appello, in sede di reclamo avverso una statuizione del Tribunale che abbia ritenuto inammissibile in rito in particolare una domanda di concordato preventivo e dichiarato poi il fallimento, ove ritenga di accogliere l’impugnazione, deve rimettere la causa al Tribunale per l’esame nel merito della domanda concordataria, non potendo prenderla direttamente in esame, cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 10 gennaio 2024, n. 922 https://www.unijuris.it/node/7564].
